IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 11 della legge 4 novembre 1981, n. 628, concernente le
norme relative alla tutela della denominazione di  origine  e  tipica
del prosciutto veneto berico-euganeo;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle
foreste e della sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nel  presente  regolamento  per  "legge"  si intende la legge 4
novembre 1981, n. 628; per "organismo  abilitato"  si  intendono  gli
uffici   provinciali   dell'industria,   commercio   ed   artigianato
(U P.I.C.A.) di Padova, Vicenza e Verona ovvero, in loro sostituzione
qualora  sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di
cui i Ministeri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai
sensi dell'art. 11 della legge; per "produzione tutelata" si  intende
il  prodotto  ammesso  alla  tutela  della  denominazione  di origine
"prosciutto veneto berico-euganeo".
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 628/1981 e' il
          seguente:
             "Art.  11. - Con decreto del Presidente della Repubblica
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di concerto con i Ministri della sanita'
          e dell'agricoltura e delle  foreste,  previo  parere  della
          regione  Veneto  saranno definite le norme per l'esecuzione
          della presente legge, concernenti in particolare:
              1)   le   modalita'  e  le  fasi  di  preparazione  del
          prosciutto veneto berico-euganeo;
              2)  le  modalita'  per  la  tenuta dei registri e della
          documentazione di cui all'art. 5 della presente legge;
              3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo
          4;
              4) gli organismi per la vigilanza;
              5)   i   sistemi  di  controllo  della  produzione  del
          prosciutto  e  dell'applicazione  delle  marchiature,   del
          sigillo  e  del  contrassegno  atti a garantire il rispetto
          delle norme contenute nella presente legge;
              6)  le  modalita'  per  la costituzione di un consorzio
          volontario   fra   produttori   singoli   o   associati   e
          trasformatori,  al  quale spetta l'uso del marchio e la sua
          gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione  e
          sul  commercio  del  prosciutto veneto berico-euganeo. Tale
          consorzio dovra':
                a)  comprendere  tra  i  propri soci almeno il 50 per
          cento dei produttori ed il 50 per  cento  della  produzione
          del prosciutto veneto berico-euganeo;
                b)   essere   retto   da  uno  statuto  che  consenta
          l'ammissione  nel  consorzio  a  parita'  di   diritti   di
          qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;
                c)    garantire    per   la   sua   costituzione   ed
          organizzazione e per i mezzi finanziari di cui  dispone  un
          efficace    ed    imparziale    svolgimento   dell'incarico
          affidatogli.
             Il  decreto  di  cui  al  precedente comma dovra' essere
          emanato entro sei mesi dalla pubblicazione  della  presente
          legge".