IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985, recante norme in
materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66/1986,  dal  decreto 31
dicembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 107/1987,
nonche' dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  200/1987,  con  il  quale  viene, tra l'altro, ammesso
l'impiego della Bentonite e Montmorillonite, nell'alimentazione degli
animali;
  Visto  che  la  dizione usata nell'allegato al detto decreto, parte
VII,  leganti,  antiagglomeranti  e coagulanti, alla voce Bentonite e
Montmorillonite,   colonna   8,  altre  disposizioni,  e'  limitativa
nell'escluderne  la  possibilita' di impiego con altri additivi ed e'
impropria nella terminologia adoperata;
  Considerato,  invece,  che  la  dizione  usata  dalla  direttiva n.
86/403/CEE, del 28 luglio 1986, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
CEE  n.  L  233,  del 20 agosto 1986, e' piu' ampia consentendo l'uso
della  Bentonite  e  Montmorillonite  in  associazione  con gli altri
additivi,  ammessi nell'alimentazione animale, ad eccezione di quelli
appartenenti  ai  gruppi  degli  antibiotici e dei coccidiostatici ed
altre  sostanze  medicamentose  e,  tuttavia,  nell'ambito  di questi
gruppi   consentendone   l'associazione   con  Fosfato  di  Tilosina,
Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio;
  Sentita  la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  da  ultimo  modificato con decreto 27 maggio
1987,  n.  351, citato nelle premesse, e' ulteriormente modificato in
conformita' all'allegato al presente decreto.