IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987, nonche' dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego della Bentonite e Montmorillonite, nell'alimentazione degli animali; Visto che la dizione usata nell'allegato al detto decreto, parte VII, leganti, antiagglomeranti e coagulanti, alla voce Bentonite e Montmorillonite, colonna 8, altre disposizioni, e' limitativa nell'escluderne la possibilita' di impiego con altri additivi ed e' impropria nella terminologia adoperata; Considerato, invece, che la dizione usata dalla direttiva n. 86/403/CEE, del 28 luglio 1986, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 233, del 20 agosto 1986, e' piu' ampia consentendo l'uso della Bentonite e Montmorillonite in associazione con gli altri additivi, ammessi nell'alimentazione animale, ad eccezione di quelli appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose e, tuttavia, nell'ambito di questi gruppi consentendone l'associazione con Fosfato di Tilosina, Monensin-sodio, Ipronidazolo e Lasalocid-sodio; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, da ultimo modificato con decreto 27 maggio 1987, n. 351, citato nelle premesse, e' ulteriormente modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.