IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante norme in
materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66/1986,  dal  decreto 31
dicembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 107/1987,
nonche' dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  200/1987,  con  il  quale  viene, tra l'altro, ammesso
l'impiego dello zinco nell'alimentazione degli animali;
  Ritenuto  opportuno elevare il tenore massimo di Zinco, ammesso per
gli integratori destinati ai fabbricanti di mangimi integrati;
  Sentita  la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, citato nelle premesse, alla
parte  I,  principi  attivi, gruppo C), oligoelementi, voce Zinco, e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto.