IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986, dal decreto 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987, nonche' dal decreto 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987, con il quale viene, tra l'altro, ammesso l'impiego dello zinco nell'alimentazione degli animali; Ritenuto opportuno elevare il tenore massimo di Zinco, ammesso per gli integratori destinati ai fabbricanti di mangimi integrati; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, citato nelle premesse, alla parte I, principi attivi, gruppo C), oligoelementi, voce Zinco, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.