IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 65, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' attuato secondo le modalita' stabilite dagli articoli che seguono. 2. Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico. 3. Gli insegnanti tra i quali e' disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 e' il seguente: "Art. 65 (Incarichi e borse di studio, congedi per attivita' artistiche e sportive). - Il personale di cui al presente decreto, purche' abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea. Per la durata dell'incarico il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma e' disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e agli insegnamenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto". Note alle premesse: - La legge n. 100/1926 reca norme sulla facolta' del potere giuridico di emanare norme giuridiche. - Per il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 si veda la nota al titolo.