IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  l'art.  65,  comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1988;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i ministri degli affari esteri, del  tesoro  e  per  la  funzione
pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Lo  scambio di insegnanti con altri Paesi e' attuato secondo le
modalita' stabilite dagli articoli che seguono.
  2.  Esso  deve  interessare  insegnamenti  riferiti  ad  una stessa
materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o
ad   area   omogenea;  deve  avvenire,  inoltre,  nel  medesimo  anno
scolastico.
  3.  Gli insegnanti tra i quali e' disposto lo scambio debbono avere
conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  testo  dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 e'
          il seguente:
             "Art.  65  (Incarichi  e  borse  di  studio, congedi per
          attivita' artistiche e sportive). - Il personale di cui  al
          presente  decreto,  purche' abbia conseguito la conferma in
          ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministro per la pubblica
          istruzione,  compatibilmente  con le esigenze del servizio,
          e, per quanto  possibile,  nel  rispetto  dell'esigenza  di
          continuita'   dell'insegnamento,   ad  accettare  incarichi
          temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici
          di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di
          studio,  di  ricerca  e  di   consulenza   tecnica   presso
          amministrazioni   statali,  enti  pubblici,  Stati  o  enti
          stranieri,   organismi   od   enti   internazionali   e   a
          partecipare,  per  non  piu' di cinque giorni, a convegni e
          congressi  di  associazioni  professionali  del   personale
          ispettivo, direttivo e docente.
             E'  consentito,  anche  indipendentemente  da  specifici
          accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi
          e, in particolare, con quelli della Comunita' europea.
             Per  la  durata  dell'incarico  il personale puo' essere
          esonerato dai normali obblighi di servizio.
             Gli  incarichi  non  possono  protrarsi oltre il termine
          dell'anno scolastico nel quale sono stati  conferiti.  Essi
          non  possono  essere  confermati  oltre  l'anno  scolastico
          successivo.
             Non  possono  essere  autorizzati nuovi incarichi se non
          siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione
          dell'ultimo incarico conferito.
             Il  periodo  trascorso nello svolgimento delle attivita'
          previste dal presente  articolo  e'  valido,  a  tutti  gli
          effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
             Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il
          personale di cui sopra risulti  assegnatario  di  borse  di
          studio   da  parte  di  amministrazioni  statali,  di  enti
          pubblici, di Stati o enti stranieri, di  organismi  o  enti
          internazionali.
             Nei  casi  di  incarichi  relativi  all'espletamento  di
          attivita' di studio, di ricerca  e  di  consulenza  tecnica
          presso  altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati
          o enti stranieri, organismi  ed  enti  internazionali,  gli
          assegni  sono  a  carico  dell'amministrazione  o dell'ente
          presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
             Per   gli   incarichi  di  durata  superiore  a  6  mesi
          l'autorizzazione  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora
          al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali
          obblighi di servizio.
             Tenuto  conto  delle  esigenze di servizio e, per quanto
          possibile,  nel  rispetto  del  criterio   di   continuita'
          dell'insegnamento,    possono   essere   concessi   congedi
          straordinari per la durata di 30 giorni  con  diritto  alla
          corresponsione   degli   interi   assegni,   al   personale
          ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche  degli
          istituti  di  istruzione  artistica  per  lo svolgimento di
          attivita' artistiche  e  agli  insegnamenti  di  educazione
          fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze
          di attivita' tecnico-sportiva. Detti  congedi  non  possono
          avere,   per   ogni  anno  scolastico,  durata  complessiva
          superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con  i  congedi
          straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto".
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  100/1926 reca norme sulla facolta' del
          potere giuridico di emanare norme giuridiche.
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  65  del  D P.R. n.
          417/1974 si veda la nota al titolo.