IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ed in particolare l'art. 21; Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9; Vista la prima direttiva della commissione CEE del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (85/503/CEE), pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308/12 del 20 novembre 1985; Vista la prima direttiva della commissione CEE del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (86/424/CEE), pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 243/29 del 28 agosto 1986; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto delle direttive sopra citate; Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; Decreta: Art. 1. Sono approvati i metodi ufficiali d'analisi, riportati in allegato riguardanti: i metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (allegato 1); i metodi di campionatura per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (allegato 2). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 24 febbraio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI