IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica
della  produzione  e  della  vendita  delle sostanze alimentari ed in
particolare l'art. 21;
  Visto  il  regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980, ed in
particolare l'art. 9;
  Vista la prima direttiva della commissione CEE del 25 ottobre 1985,
relativa  ai  metodi  di  analisi  per  le  caseine  ed  i  caseinati
alimentari (85/503/CEE), pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n.
L 308/12 del 20 novembre 1985;
  Vista  la prima direttiva della commissione CEE del 15 luglio 1986,
che  fissa  metodi  di  campionatura  comunitari  per le caseine ed i
caseinati  alimentari  ai  fini  dell'analisi  chimica  (86/424/CEE),
pubblicata  nella  "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 243/29 del 28 agosto
1986;
  Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le
disposizioni che formano oggetto delle direttive sopra citate;
  Sentita  la commissione permanente per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati i metodi ufficiali d'analisi, riportati in allegato
riguardanti:
   i  metodi  di  analisi  per  le  caseine ed i caseinati alimentari
(allegato 1);
   i  metodi di campionatura per le caseine ed i caseinati alimentari
ai fini dell'analisi chimica (allegato 2).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 24 febbraio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI