IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza, in vista della
scadenza   degli   adempimenti   imposti   per   l'attuazione   della
distillazione   obbligatoria   del  vino,  di  prevedere  un  congruo
differimento    dell'applicazione    delle    correlative    sanzioni
amministrative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
di  grazia  e  giustizia  e  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Il   secondo   periodo   del  comma  11  dell'articolo  4  del
decreto-legge   7   settembre   1987,   n.   370,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e' sostituito dal
seguente:
  "L'inosservanza    dell'obbligo   di   consegna   del   vino   alla
distillazione previsto  dall'articolo  39  del  regolamento  CEE  del
Consiglio  n.  822/87  del  16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della
commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive  modificazioni,
comporta,  a  partire  dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della
sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione
di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".