IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e' sostituito dal seguente: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".