IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982, riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato che consente al Ministro della sanita' di disciplinare i materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti da contatto orale; Considerato che la gomma da masticare o "chewing gum" e' costituita da una base gommosa non alimentare o "gomma-base", che supporta ingredienti alimentari con i quali e' destinata a venire a contatto; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare la "gomma-base", nonche' le condizioni del suo impiego, in relazione alla possibile contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto orale; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1 dicembre 1987; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. Per "gomma-base" s'intende qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per la produzione di gomme da masticare.