IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici; Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, cosi' come modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 di conversione del decreto stesso concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, che all'art. 4 prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanita' di un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1986, n. 7.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 667/1985: "Art. 4. - 1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136. 2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio".