IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"; Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione"; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1984 e quella dell'anno 1987 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato; Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e' pari a 20,21%; Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1985, n. 169, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1985-marzo 1988, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Per il triennio aprile 1988-marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 127.000 e in L. 101.000, al lordo delle ritenute di legge; 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 39.000 e in L. 26.000; 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 76.000 e in L. 51.000, al lordo delle ritenute di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1988 COSSIGA FANFANI, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1988 Registro n. 15 Interno, foglio n. 353