IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Viste le direttive CEE relative ai problemi sanitari in materia  di
scambi intracomunitari di prodotti a  base  di  carne  numeri  77/99,
80/214, 80/215, 80/1100,  83/201,  85/321,  85/327  e  85/328,  tutte
indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 16 febbraio 1988, ai termini  dell'articolo
15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega  il  Governo
ad emanare norme attuative  delle  direttive  indicate  nel  predetto
elenco B, e' stato inviato lo schema del  presente  provvedimento  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  delle  finanze,  dell'agricoltura  e
delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  del
commercio con l'estero e della sanita'; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Gli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne destinati
all'alimentazione  umana  sono  regolati  dalle  norme  del  presente
decreto. 
  2. Sono esclusi dal presente  decreto  gli  scambi  intracomunitari
relativi ai seguenti prodotti: 
    a) estratti di carne, consomme' di carne e brodi di carne; 
    b) salse di carne senza frammenti di carne; 
    c) ossa intere frantumate o macinate, peptoni di carne,  gelatine
animali, farine  di  carni,  cotenne  in  polvere,  plasma  sanguigno
essiccato, proteine cellulari, estratti di ossa, prodotti analoghi; 
    d) grassi fusi provenienti da tessuti animali; 
    e)  stomaci,  vesciche,  budella  pulite  e  lavate,   salati   o
essiccati. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.