IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Viste  le  direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
76/308/CEE e n. 79/1071/CEE,  relative  all'assistenza  reciproca  in
materia  di  ricupero  di  crediti  sorti  negli  Stati  membri delle
Comunita' europee, rispettivamente recepite nell'ordinamento  interno
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35,
art. 1 (inserito nel testo unico  delle  leggi  doganali  23  gennaio
1973,   n.   43,  agli  articoli  346-bis,  346-  ter,  346-quater  e
346-quinquies) e con legge 19 gennaio 1985, n. 3;
  Visti  i  decreti  ministeriali  28 dicembre 1978 e 25 agosto 1986,
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  13
gennaio  1979  e  n.  236  del 10 ottobre 1986, con i quali, nel dare
esecuzione alle menzionate leggi sulla base anche di quanto stabilito
dalla  direttiva della commissione CEE n. 77/794, si e' provveduto ad
affidare il ricupero di detti  crediti  all'ufficio  centrale  per  i
controlli  e  le  contabilita'  centralizzate,  istituito  presso  la
Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
  Vista  la  direttiva  della  commissione (CEE) numero 86/489/CEE in
data 24 settembre 1986, che  modifica  la  sopracitata  direttiva  n.
77/794;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  alla direttiva anzidetta il
decreto ministeriale 28 dicembre 1978 ed, in particolare,  l'art.  5,
comma   secondo,   del   decreto  medesimo,  richiamato  dal  decreto
ministeriale 25 agosto 1986;
  Ritenuta,  con  l'occasione,  l'opportunita' di modificare l'art. 2
del decreto ministeriale 25 agosto 1986, nonche' l'art.  2-  bis  del
decreto ministeriale 28 dicembre 1978;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  5, comma secondo, del decreto ministeriale 28
dicembre 1978 e' sostituito dal testo seguente:
  "Le  richieste  possono  essere  formulate  per uno solo oppure per
diversi crediti purche' a carico della stessa persona ed a condizione
che  l'importo  del  credito  o  dei crediti non sia inferiore a 1500
unita' di conto europee".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente dell'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1978
          (Norme di  esecuzione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  gennaio  1978, n. 35, concernente attuazione
          della direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  n.
          76/308/CEE  in  data  15 marzo 1976 relativa all'assistenza
          reciproca  in  materia  di  ricupero  di  crediti)  e'   il
          seguente:
            "Art.  5.  -  Le  domande di assistenza da rivolgere agli
          altri  Stati  membri  delle  Comunita'  europee  ai   sensi
          dell'articolo  346-  ter del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43, e
          successive modificazioni,  devono  essere  redatte  a  cura
          dell'ufficio   centrale  indicato  nell'art.  1  secondo  i
          modelli di cui  agli  allegati  I,  II  e  III  al  decreto
          medesimo, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato
          membro cui viene rivolta la richiesta; esse inoltre  devono
          recare  il  timbro ufficiale della Repubblica italiana e la
          firma del funzionario responsabile.
            Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure
          per diversi crediti purche' a carico della  stessa  persona
          ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non
          sia inferiore a 1500 unita' di conto europee".