IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che l'articolo 1 della legge 8  luglio  1986,  n.  360,
fissa il termine del 31 maggio 1988  per  la  durata  in  carica  dei
componenti  dei  comitati  nazionali  di  consulenza  del   Consiglio
nazionale delle ricerche, cosi' come composti ai sensi della medesima
legge; 
  Considerato che le elezioni per il rinnovo dei predetti comitati si
sono potute svolgere soltanto nei giorni 25 e 26 gennaio 1988  e  che
alla nomina dei quindici membri di cui alla  lettera  e)  del  citato
articolo 1 si e' proceduto con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in data 5 maggio 1988; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  ai
comitati appena nominati un congruo periodo  di  durata,  che  appare
opportuno identificare in un anno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il termine del 31 maggio  1988  per  la  durata  in  carica  dei
componenti dei  comitati  nazionali  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, e'
prorogato al 31 maggio 1989.