IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che l'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, fissa il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, cosi' come composti ai sensi della medesima legge; Considerato che le elezioni per il rinnovo dei predetti comitati si sono potute svolgere soltanto nei giorni 25 e 26 gennaio 1988 e che alla nomina dei quindici membri di cui alla lettera e) del citato articolo 1 si e' proceduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1988; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare ai comitati appena nominati un congruo periodo di durata, che appare opportuno identificare in un anno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, e' prorogato al 31 maggio 1989.