La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonche', anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Le direttive CEE citate all'art. 1 hanno il seguente titolo: direttiva n. 84/463 che modifica le direttive 64/432 e 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolare dei suini (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984); direttiva n. 84/645 recante modifica alla direttiva 80/217 CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984); direttiva n. 85/322 che modifica la direttiva 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relativa alla peste suina classica e alla peste suina africana (in G.U. CEE n. L 168 del 28 giugno 1985); direttiva n. 80/1095 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (in G.U. CEE n. L 325 del 1 dicembre 1980).