IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 26, lettera h), della legge 28 marzo 1968, n. 434;
  Esaminata  la  deliberazione  in data 15 marzo 1988 con la quale il
consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per
il  1989  la  misura  del  contributo  annuo  da corrispondersi dagli
iscritti negli albi e negli elenchi speciali per  le  spese  del  suo
funzionamento;
                               Decreta:
  E'  approvata  la deliberazione in data 15 marzo 1988 del consiglio
del Collegio  nazionale  dei  periti  agrari,  allegata  al  presente
decreto,  che determina per il 1989 la misura del contributo annuo da
corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per
le spese del suo funzionamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 19 maggio 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alle  quali e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             La  legge  28 marzo 1968, n. 434, concerne l'ordinamento
          della professione di perito agrario.  L'art.  26  di  detta
          legge,  intitolato  "Attribuzioni del Consiglio nazionale",
          cosi' recita:
             "Il  consiglio  del  Collegio  nazionale, oltre a quelle
          demandategli  da  altre   norme,   esercita   le   seguenti
          attribuzioni:
             (Omissis);
               h)  determina,  nei  limiti  strettamente  necessari a
          coprire  le  spese  per  il  funzionamento   del   Collegio
          nazionale,  e  con deliberazione da approvarsi dal Ministro
          di grazia e giustizia, la misura del  contributo  annuo  da
          corrispondersi  dagli  iscritti  negli albi e negli elenchi
          speciali".