IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 26, lettera h), della legge 28 marzo 1968, n. 434; Esaminata la deliberazione in data 15 marzo 1988 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per il 1989 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 15 marzo 1988 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per il 1989 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 19 maggio 1988 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: La legge 28 marzo 1968, n. 434, concerne l'ordinamento della professione di perito agrario. L'art. 26 di detta legge, intitolato "Attribuzioni del Consiglio nazionale", cosi' recita: "Il consiglio del Collegio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: (Omissis); h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali".