IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 84/421/CEE del 23 luglio 1984, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 237 del 5 settembre 1984, che modifica la decisione n. 83/494/CEE del 27 settembre 1983 sopra citata; Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di garanzie sanitarie per i bovini ed i suini in importazione dal Canada, alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione; Ordina: Articolo unico Nell'allegato C, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, al punto 5 "Malattia emorragica epizootica", la frase introduttiva e la lettera i) sono modificate nel modo seguente: "La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo la seguente metodica, utilizzando i ceppi New Jersey e Alberta del virus della malattia emorragica epizootica: i) Antigene: l'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del virus della malattia emorragica epizootica (ceppi New Jersey e Alberta). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene e' presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione puo' essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene puo' essere inattivato per aggiunta dello 0,3% (v/v) di B-propriolattone". La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 24 maggio 1988 p. Il Ministro: CONTU Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______________
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 889/1982, e' il seguente: "Art. 4. - Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione degli animali delle specie bovina e suina dai Paesi terzi sono quelle previste dagli accordi veterinari in materia e dalle autorizzazioni di cui all'art. 23 della legge 30 aprile 1976, n. 397, oltre quelle stabilite dal presente decreto. Il Ministro della sanita' modifica le condizioni di polizia sanitaria in conformita' alle modifiche e integrazioni introdotte con la procedura dell'art. 29 della direttiva n. 72/462/CEE. Tali modifiche possono comprendere deroghe alle disposizioni di cui all'allegato A, capitolo II, sezione A, in materia di brucellosi. Art. 5. - L'introduzione nel territorio nazionale per l'importazione da un Paese terzo in Italia o per l'ulteriore inoltro verso un altro Stato membro e' consentita a condizione che: 1) gli animali abbiano soggiornato nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 3: a) da almeno 6 mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione; b) da almeno 3 mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello. Qualora gli animali di cui alle precedenti lettere a) e b) siano di eta' inferiore, rispettivamente, a 6 o a 3 mesi, essi devono aver soggiornato in tale territorio sin dalla nascita; 2) gli animali siano scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale del Paese terzo speditore il giorno del carico. Il certificato deve: a) essere redatto in lingua italiana e, nel caso in cui gli animali debbano essere inoltrati in un altro Stato membro, anche nella lingua di tale Stato; b) accompagnare gli animali fino a destino; c) essere in esemplare originale; d) essere composto da un solo foglio; e) essere rilasciato per un solo destinatario; f) attestare che gli animali rispondono alle condizioni sanitarie stabilite dall'art. 4. Il certificato sanitario deve essere conforme al modello stabilito in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 11 della direttiva n. 72/462/CEE, secondo la procedura di cui all'art. 29 della stessa. Il certificato sanitario deve, in seguito al controllo sanitario all'importazione, essere timbrato dal veterinario di confine, in modo che risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti". - La direttiva n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 302 del 31 dicembre 1972. Nota all'articolo unico: Il punto 5 del paragrafo 1 dell'allegato C) del decreto ministeriale 30 giugno 1984 riguarda le prove sierologiche da effettuare per la ricerca degli anticorpi nei confronti dell'agente eziologico della malattia emorragica epizootica. Il testo vigente del punto 5, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. Malattia emorragica epizootica. La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica, utilizzando i ceppi New Jersey e Alberta del virus della malattia emorragica epizootica: i) Antigene: L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del virus della malattia emorragica epizootica (ceppi New Jersey e Alberta). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene e' presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione puo' essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene puo' essere inattivato per aggiunta dello 0,3% (v/V) di B-propiolattone. ii) Siero da esaminare. iii) Siero positivo di riferimento. Le proporzioni ottimali devono essere ricavate standardizzando rispetto al siero di riferimento internazionale. Impiegando l'antisiero e l'antigene di riferimento internazionali, si deve produrre un siero standard nazionale, da liofilizzare ed impiegare come siero di riferimento positivo in ciascuna prova. iv) Gel di agar: Agarosio all'1% preparato in tampone al borato e al sodiobarbital a pH 8,5-9,0. Versare in scatola Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. v) Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidita': essi devono essere distribuiti secondo uno schema fisso, costituito da un pozzetto centrale e da 6 pozzetti disposti in circolo attorno ad esso: diametro dei pozzetti: 5 mm; distanza tra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm. vi) Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti 2, 4 e 6 col siero positivo di riferimento: riempire i pozzetti 1, 3 e 5 con sieri da esaminare. ----> Vedere Tabella a Pag. 20 della G.U. <--- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <--- vii) Porre in incubazione per settantadue ore a temperatura ambiente in camera chiusa e umida. Il siero in esame risulta positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa d'identificazione col siero di riferimento. Esso e' negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e non fa incurvare la linea del siero di riferimento. Le scatole Petri vanno esaminate in illuminazione indiretta contro fondo scuro".