IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Viste   le   direttive   CEE   numeri   83/478  e  85/610  recanti,
rispettivamente,  la  quinta  e  la  settima modifica (amianto) della
direttiva  CEE  n.  76/769  per  il ravvicinamento delle disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative  alle  restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, indicate nell'elenco C
allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Considerato  che  in  data  31  marzo 1988, ai termini dell'art. 15
della  citata  legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad
emanare  norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco
C,   e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento  ai
Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'interno, dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita' e dell'ambiente;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  regola  le  restrizioni  in  materia  di
immissione sul mercato e commercializzazione nel territorio nazionale
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.