IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che l'astensione dagli scrutini e dagli esami da  parte
di talune categorie del personale della scuola rende  impossibile  od
incerta la regolare conclusione dell'anno scolastico; 
  Considerata  l'esigenza  di  salvaguardare  gli  interessi   e   le
aspettative degli alunni al proseguimento od alla  conclusione  degli
studi,  nel  quadro   della   tutela   del   diritto   allo   studio,
costituzionalmente garantito; 
  Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare  disposizioni  per  assicurare  l'espletamento  di  tutte  le
operazioni   necessarie   alla   tempestiva   conclusione   dell'anno
scolastico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al fine di  consentire,  nell'intero  territorio  nazionale,  la
regolare  conclusione  dell'anno  scolastico,  secondo  le   scadenze
stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole  di  ogni
ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni  di  scrutinio
ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione
provvedono i consigli di classe riuniti anche con  la  sola  presenza
della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza,  il
capo di istituto o un suo delegato, o,  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento per qualsiasi causa, un ispettore  tecnico,  un  capo  di
istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i  quali
si avvarranno della eventuale collaborazione degli  insegnanti  della
classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui
non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni  trimestrali
o quadrimestrali. 
  3. Nelle scuole  e  negli  istituti  di  istruzione  secondaria  ed
artistica, gli scrutini di ammissione agli  esami  devono  essere  in
ogni caso ultimati, con  la  pubblicazione  dei  relativi  risultati,
entro la data fissata dal calendario scolastico. 
  4. Per gli esami di maturita' e di licenza linguistica,  qualora  i
consigli di  classe  non  abbiano  proceduto  alla  designazione  del
docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni
di esame, il capo di  istituto  ne  dispone  di  ufficio  la  nomina,
scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata. 
  5.  Il  provveditore  agli  studi  procede  alla  sostituzione  dei
presidenti  e  dei  componenti  delle  commissioni  degli  esami   di
maturita', di licenza linguistica e di abilitazione  all'insegnamento
nelle  scuole  del  grado  preparatorio,  e  dei   presidenti   delle
commissioni  degli  esami  di  licenza  di  scuola  media,  che   non
partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformita'
al calendario stabilito per esse. 
  6. Per quanto non previsto dal comma 5 in  merito  alla  formazione
delle  commissioni  di  esame,  nelle  scuole  e  negli  istituti  di
istruzione elementare, secondaria ed artistica, i  capi  di  istituto
provvedono, eventualmente  anche  mediante  la  nomina  di  supplenti
temporanei,  alla  sostituzione  dei   docenti   che   comunque   non
partecipano alle relative operazioni. 
  7. Gli adempimenti di  cui  ai  commi  4  e  6  sono  adottati  dal
provveditore agli  studi  nel  caso  di  assenza  o  impedimento  per
qualsiasi causa del capo di istituto.