IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che l'astensione dagli scrutini e dagli esami da parte di talune categorie del personale della scuola rende impossibile od incerta la regolare conclusione dell'anno scolastico; Considerata l'esigenza di salvaguardare gli interessi e le aspettative degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, nel quadro della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito; Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla tempestiva conclusione dell'anno scolastico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Al fine di consentire, nell'intero territorio nazionale, la regolare conclusione dell'anno scolastico, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvarranno della eventuale collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali. 3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico. 4. Per gli esami di maturita' e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata. 5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformita' al calendario stabilito per esse. 6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni. 7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del capo di istituto.