IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                                E CON 
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto l'art. 6, comma 2, della legge 24  gennaio  1986,  n.  7,  di
conversione del decreto-legge 25 novembre 1985 n. 667; 
  Ritenuto che non vi siano elementi giustificativi, anche sulla base
degli attuali risultati  dei  piani  di  monitoraggio,  di  pervenire
immediatamente alla percentuale dell'1% come contenuto di fosforo nei
preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5 della stessa legge 24
gennaio 1986, n. 7, e che l'abbassamento a  tale  valore  di  fosforo
possa  portare  indirettamente,  nelle  condizioni  attuali,  ad   un
peggioramento della situazione ambientale; 
  Considerato    che    in    base    alle     attuali     conoscenze
tecnico-scientifiche e' possibile la riduzione del valore  dal  2,50%
al 2%, consentendo l'impiego esclusivo  dei  sostituenti  attualmente
ammessi e garantendo peraltro uno  standard  di  pulizia  adeguato  a
tutelare le esigenze igienico-sanitarie della collettivita'; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1988 i preparati  per  lavare  di  cui
all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere
prodotti  con  una  percentuale  massima  dei  composti  di  fosforo,
espressa come fosforo, non superiore al 2%. 
  2. I preparati per lavare di cui al precedente comma 1, prodotti od
importati anteriormente alla data del 1› ottobre 1988  e  conformi  a
quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 3 della legge 24 gennaio 1986,
n. 7, possono essere immessi al commercio fino al 31 marzo 1989 ed al
consumo fino ad esaurimento. 
  3. Con provvedimenti successivi  sono  stabiliti  il  metodo  e  le
tolleranze per il controllo della rispondenza  alla  prescrizione  di
cui sopra. 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.L. n. 667/1985 reca: "Provvedimenti urgenti per
          il  contenimento  dei  fenomeni  di  eutrofizzazione".   Si
          trascrive  l'art.  6,  comma  2,  del predetto decreto, nel
          testo introdotto dalla legge di conversione: "2.  Entro  il
          31  marzo  1988, con decreto del Ministro della sanita', di
          concerto con il Ministro per l'ecologia e con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,   la   percentuale
          massima  del  2,50  per  cento  per  i  composti di fosforo
          espressi come fosforo, nei  preparati  per  lavare  di  cui
          all'art.  3,  comma 5, e' ridotta sino al limite dell'1 per
          cento ed  e'  altresi'  stabilita  la  relativa  disciplina
          transitoria".
             Con  l'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuta
          con la legge n.  349/86,  il  Ministro  per  l'ecologia  si
          intende sostituito con il Ministro dell'ambiente.
             - Si trascrive l'art. 3, comma 5, dello stesso decreto:
             "5.  A  decorrere  dal  30  giugno 1986 il contenuto dei
          composti di fosforo, espressi come  fosforo,  presenti  nei
          preparati   per   lavare,   ad   eccezione  di  quelli  per
          lavastoviglie, non deve superare il  valore  del  2,50  per
          cento".
          Nota agli articoli 1 e 2:
             Per  il  testo  del  comma  5  dell'art.  3  del D.L. n.
          667/1985 si veda nelle note alle premesse.