La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del  decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 102  miliardi  per  l'anno
finanziario 1987. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a lire 32 miliardi per  l'anno  finanziario  1987,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'anno  finanziario  1987,  all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
"Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo
32  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  (fondo  incentivazione
personale finanze)". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con  propri  decreti,  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n.  853/1984
          (Disposizioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  e
          di   imposte   sul   reddito   e   disposizioni    relative
          all'Amministrazione finanziaria) e dei precedenti commi 4 e
          5 in esso richiamati e' il seguente: 
             "4. In relazione  all'obiettivo  del  perseguimento  del
          recupero  dell'evasione  fiscale  ed  alle  responsabilita'
          connesse con l'esercizio delle  attivita'  tributarie,  con
          particolare riferimento alle funzioni di accertamento e  di
          controllo,  e'  attivato,  attraverso   la   contrattazione
          prevista dall'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del  personale
          dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,   un   compenso
          incentivante    la     produttivita'     collegato     alla
          professionalita'. 
             5. Nell'ambito della  contrattazione  di  cui  al  comma
          precedente saranno determinati: 
               a) i  criteri  di  ripartizione  del  compenso  fra  i
          diversi   settori   dell'Amministrazione   finanziaria   e,
          nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
          uffici  differenziate  secondo   il   risultato   ottenuto,
          nell'anno precedente, nella realizzazione  degli  obiettivi
          di cui al comma precedente; 
               b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
          funzionali, dirigenziali e ad esaurimento  con  riferimento
          anche  alla  titolarita'  degli  uffici  ed  alle  funzioni
          ispettive; 
               c) i tempi  e  le  modalita'  per  la  erogazione  del
          compenso al personale. 
             6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5  e'
          annualmente  iscritto  nello  stato   di   previsione   del
          Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno  finanziario
          1986, un fondo di  lire  30  miliardi  la  cui  consistenza
          potra' annualmente essere modificata in sede  di  legge  di
          approvazione del bilancio". 
             - Il comma 3 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge 
           finanziaria 1986) eleva, dal 1 gennaio 1986, la dotazione 
          del fondo di cui sopra da 30 miliardi a 70 miliardi.