IL MINISTRO 
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
                           DI CONCERTO CON 
                        IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito in  legge
26 settembre 1955, n. 852, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 29 settembre 1955; 
  Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito  in  legge
25 luglio 1956, n. 786, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  192
del 2 agosto 1956; 
  Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta 
 Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986, concernente la revisione della 
legislazione valutaria; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1987,
n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259  del  5  novembre
1987,  concernente  disposizioni  in  materia  valutaria   ai   sensi
dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599; 
  Visto  il  decreto  12  marzo  1981,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del  24  marzo  1981  recante
norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con
l'estero, e successive modificazioni; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I residenti possono esportare al seguito: 
    a) banconote italiane fino a Lit. 1 milione a persona; 
    b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto  estero
fino al controvalore di Lit. 2.115.000 ovvero se piu' elevato fino al
controvalore di 1.250 D.S.P.; 
    c) oltre quanto previsto dalle precedenti  lettere  a)  e  b),  i
residenti che si recano all'estero per  motivi  di  soggiorno,  cura,
lavoro, istruzione e cultura, possono esportare al seguito  mezzi  di
pagamento in valuta estera e in lire di conto estero a condizione che
siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine
tenute a rilasciare apposita attestazione. 
  2. I residenti possono altresi': 
    a)  emettere  assegni  in  lire  interne,  da  trarre  su  banche
residenti, a condizione che ciascun titolo, all'atto della  emissione
all'estero, presenti le seguenti caratteristiche: 
    contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente  e
degli ulteriori requisiti di cui all'art.  1  del  regio  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736; 
    sia integrato con la clausola di non trasferibilita'; 
    sia d'importo non superiore a Lit. 5 milioni; 
    b) utilizzare carte di  credito,  rilasciate  da  residenti,  per
motivi di soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura. 
  3. Quando gli assegni di cui alla lettera a) del comma  2  sono  in
possesso  del  beneficiario  non  residente,   i   relativi   importi
costituiscono lire di conto estero. 
  4.  I  non  residenti  possono  esportare,  al  seguito,  mezzi  di
pagamento in  valuta  estera  e  in  lire  di  conto  estero,  valori
mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per  importi  eccedenti
Lit. 5 milioni, nonche' banconote italiane per importi eccedenti Lit.
1 milione, a condizione  che  siano  in  grado  di  dimostrarne,  con
qualsiasi mezzo di prova,  l'avvenuta  importazione,  o  comunque  la
legittimita' dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine  la
dogana, ove richiesta, provvede a  rilasciare  apposita  attestazione
all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita
per l'accreditamento delle disponibilita' relative ai suddetti valori
nei conti intestati a non residenti.