IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito in legge 26 settembre 1955, n. 852, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 29 settembre 1955; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 2 agosto 1956; Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto il decreto 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. I residenti possono esportare al seguito: a) banconote italiane fino a Lit. 1 milione a persona; b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero fino al controvalore di Lit. 2.115.000 ovvero se piu' elevato fino al controvalore di 1.250 D.S.P.; c) oltre quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), i residenti che si recano all'estero per motivi di soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura, possono esportare al seguito mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero a condizione che siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine tenute a rilasciare apposita attestazione. 2. I residenti possono altresi': a) emettere assegni in lire interne, da trarre su banche residenti, a condizione che ciascun titolo, all'atto della emissione all'estero, presenti le seguenti caratteristiche: contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; sia integrato con la clausola di non trasferibilita'; sia d'importo non superiore a Lit. 5 milioni; b) utilizzare carte di credito, rilasciate da residenti, per motivi di soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura. 3. Quando gli assegni di cui alla lettera a) del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi costituiscono lire di conto estero. 4. I non residenti possono esportare, al seguito, mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero, valori mobiliari estinguibili in Italia e all'estero per importi eccedenti Lit. 5 milioni, nonche' banconote italiane per importi eccedenti Lit. 1 milione, a condizione che siano in grado di dimostrarne, con qualsiasi mezzo di prova, l'avvenuta importazione, o comunque la legittimita' dell'acquisizione in Italia e all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per l'accreditamento delle disponibilita' relative ai suddetti valori nei conti intestati a non residenti.