IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge  1  marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del  14  marzo  1986),  sulla
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visti  gli  articoli  63  e  69  del  testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, cosi' come modificati, tra
l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8, 9, della legge n. 64/1986;
  Visto  l'art. 83 del citato testo unico che detta norme concernente
la locazione di attivita'  industriali  e  che  demanda  al  CIPI  la
definizione  dei  criteri  e  delle  procedure per la concessione del
contributo in conto canone;
  Vista  la  delibera  del  CIPI del 16 luglio 1986 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20  agosto  1986)  con  la  quale,  tra
l'altro,  e'  stato riservato alle unita' produttive che realizzino o
raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire  l'utilizzo
dello strumento del leasing agevolato;
  Ritenuta  la  necessita'  di  rideterminare il limite massimo sopra
indicato;
  Vista la nota del 24 febbraio 1988, n. 1516/Sett. III, del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  Il  limite  di  cui  al primo capoverso del punto 7) della delibera
CIPI del 16 luglio 1986 e' elevato a 60 miliardi di lire.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 5 maggio 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle
          leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218/1978,  e'  il
          seguente:
             "Art.  63.  -  Sono ammissibili al finanziamento a tasso
          agevolato le iniziative dirette alla costruzione  di  nuovi
          stabilimenti   industriali   ovvero  all'ampliamento,  alla
          riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti,
          indipendentemente   dall'ammontare  degli  investimenti  in
          impianti fissi.
             Il  finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente
          ai primi 30 miliardi di lire di  investimenti  in  impianti
          fissi   nel   caso  di  nuovi  stabilimenti;  nel  caso  di
          ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti
          esistenti,   il   finanziamento   e'  limitato  all'importo
          risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi  e
          l'ammontare  degli investimenti fissi preesistenti al netto
          degli  ammortamenti  tecnici  e  della  rivalutazione   per
          conguaglio  monetario;  il  relativo  tasso  di  interesse,
          comprensivo  di  ogni  onere  accessorio   e   spesa,   sui
          finanziamenti  agevolati  di  cui alla presente rubrica, e'
          fissato  nella  misura  del  30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento.
             Nei  casi  di  riattivazione  sono  ammessi  al  credito
          agevolato soltanto  i  nuovi  investimenti  fissi  fino  al
          raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente
          comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di  investimenti
          fissi.
             Per  consentire  l'applicazione  del  tasso di interesse
          nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
               a)  e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di
          credito abilitati ad esercitare il credito a medio  termine
          un   contributo   sugli  interessi  relativi  alle  singole
          operazioni,  pari  alla   differenza   fra   la   rata   di
          ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di
          ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
               b)  ha  facolta'  di  concedere  su  loro  richiesta e
          limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali
          ISVEIMER,  IRFIS  e  CIS,  un contributo in conto interessi
          sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai  mezzi  di
          provvista  destinati  ai finanziamenti alla piccola e media
          industria.
             La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata
          nel 40  per  cento  dell'investimento  globale  comprensivo
          degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per
          cento di detti investimenti, delle scorte di materie  prime
          e  semilavorate  adeguate alle caratteristiche del ciclo di
          lavorazione  e  dell'attivita'  dell'impresa.   La   durata
          massima   del   finanziamento   e'   fissata  in  15  anni,
          comprensivi del periodo di utilizzo  e  di  preammortamento
          non  superiore  a  5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni
          per gli ampliamenti, la riattivazione e gli  ammodernamenti
          degli   impianti  esistenti,  comprensivi  del  periodo  di
          utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
             L'importo  del  finanziamento agevolato concesso per gli
          investimenti fissi,  maggiorato  del  contributo  in  conto
          capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite
          del 70 per cento della spesa prevista per gli  investimenti
          fissi.
             Tale  limite  e'  elevabile solo per le maggiorazioni di
          contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e  5  del
          citato art. 69.
             Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  in  conto
          interessi di cui al presente  articolo,  le  disponibilita'
          del  fondo  nazionale  per  il credito agevolato al settore
          industriale, costituito ai sensi dell'art.  1  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
          sono destinate nella misura del 65 per cento  ai  territori
          di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione
          della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art.  25
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902, e assegnate alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno
          relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo
          le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo.
             Per   le   assegnazioni  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 32 del presente testo unico".
             "Art.  69.  - Per la realizzazione di iniziative dirette
          alla costruzione,  alla  riattivazione,  all'ampliamento  e
          all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere
          concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno  un  contributo  in
          conto   capitale   nelle   misure   appresso  indicate  con
          riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
               a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
               b)  sulla  quota  eccedente  i  7 miliardi e fino a 30
          miliardi: 30 per cento;
               c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
             Il  contributo  di  cui  al n. 1 del comma precedente e'
          esteso alle iniziative  industriali,  ivi  comprese  quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano
          investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con  le
          modalita' previste dal presente articolo.
             Il  caso  di ampliamento, ammodernamento e riattivazione
          di   stabilimenti   preesistenti,   l'appartenenza    delle
          iniziative   agli  scaglioni  di  investimenti  di  cui  ai
          precedenti commi del presente articolo, e quindi la  misura
          del  contributo  in  conto capitale, e' determinata tenendo
          conto degli investimenti fissi preesistenti al netto  degli
          ammortamenti  tecnici  e delle rivalutazioni per conguaglio
          monetario, ai quali vanno  sommati  i  nuovi  investimenti;
          nell'ipotesi  di  riattivazione  sono  ammessi a contributo
          soltanto i nuovi investimenti.
             Il  contributo  in  conto  capitale  di cui ai primi due
          commi del presente articolo puo'  essere  aumentato  di  un
          quinto   a   favore  di  specifici  settori  da  sviluppare
          prioritariamente nel Mezzogiorno,  indicati  periodicamente
          dal  CIPI  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno.
             Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura
          di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative  che  si
          localizzano   nelle   zone   riconosciute   particolarmente
          depresse con la  stessa  procedura  di  cui  al  precedente
          comma,  previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla
          base  di  indicatori   oggettivi,   quali   il   tasso   di
          emigrazione,  e  il tasso di popolazione attiva occupata ed
          il  rapporto  tra  occupazione  industriale  e  popolazione
          residente  desumibili  dai  dati  dei due ultimi censimenti
          ISTAT.
             Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi'  deliberare  la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo nei confronti di nuove iniziative  in  specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
             Il  contributo  di  cui al presente articolo puo' essere
          altresi'  concesso  per  gli  impianti  commerciali  e   di
          servizi,  ubicati  nel  Mezzogiorno,  costituenti complessi
          organici o strutture ed infrastrutture  polivalenti,  anche
          intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e
          le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente.
             La  concessione  dei  contributi  in  conto  capitale e'
          subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte  delle
          imprese,  di un ammontare di capitale proprio non inferiore
          al 30 per cento dell'investimento fisso.
             L'onere  derivante  alla  Cassa per il Mezzogiorno dalla
          concessione dei contributi previsti dal presente  articolo,
          e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
             La  Cassa  per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare
          per la concessione del  contributo  di  cui  al  precedente
          secondo  comma  e  per i finanziamenti a tasso agevolato di
          cui all'art. 63', apposite convenzioni con l'Ente nazionale
          per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
             Alla  concessione del contributo di cui al secondo comma
          del  presente  articolo  si  provvede  previa   istruttoria
          tecnica  e  finanziaria  della  sezione autonoma di credito
          dell'ENAPI,  il  cui  consiglio   di   amministrazione   e'
          integrato   dagli   assessori   delle  regioni  meridionali
          delegati per l'artigianato. La sezione autonoma  di  Trento
          dell'ENAPI   e'   autorizzata   a  concedere  alle  imprese
          artigiane  ubicate  nei   territori   meridionali   crediti
          agevolati  a  medio termine fino all'importo massimo di 200
          milioni. A tal fine presso detta sezione  e'  istituito  un
          fondo  di  dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a
          carico dello stanziamento di cui all'art. 24  del  presente
          testo unico.
             Le  regioni  meridionali possono partecipare al predetto
          fondo  con  propri  apporti  finanziari  a   valere   sullo
          stanziamento  di  cui  al  precedente  art.  44. La sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni  previste  dall'art.  18  della  legge 25 luglio
          1952, n. 949. La  Cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti  erogati  dalla  sezione  autonoma di credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o  garantiti  dallo Stato o attinti presso il Medio credito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi  previsti dall'art. 63 del presente testo unico".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 9, commi 7, 8 e 9, della
          legge n.  64/1986 e' il seguente:
             "Gli  scaglioni  di  investimento di cui all'art. 69 del
          citato testo unico, sono cosi' modificati:
               a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;
               b)  sulla  quota  eccedente  i  7 miliardi e fino a 30
          miliardi: 30 per cento;
               c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.
             Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma
          dell'art.   63  del  citato  testo  unico,   e   successive
          modificazioni, e' soppresso.
             Il   tasso  di  interesse,  comprensivo  di  ogni  onere
          accessorio e spese sui finanziamenti  agevolati,  e'  cosi'
          fissato:
               a)  per  le  iniziative  che  realizzino o raggiungano
          investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento
          del tasso di riferimento;
               b)  per  le  iniziative  che  realizzino o raggiungano
          investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60  per
          cento del tasso di riferimento".
             -  Il  testo  dell'art.  83  del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno e' il seguente:
             "Art. 83. - La societa' per azioni per l'esercizio della
          locazione finanziaria di impianti  industriali,  costituita
          dalla  Societa' finanziaria meridionale di cui all'articolo
          seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo
          le  norme  del presente articolo e sulla base dei criteri e
          modalita' fissati dal CIPI.
             Per  operazioni di locazione finanziaria si intendono le
          operazioni  di  locazione  di  beni  mobili  ed   immobili,
          acquistati  o  fatti  costruire  dal  locatore, su scelta e
          indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e
          con  facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei
          beni locati al termine della locazione,  dietro  versamento
          di un prezzo prestabilito.
             La   Cassa   per   il  Mezzogiorno,  per  le  operazioni
          realizzate  dalla  societa'  di  cui  al  primo  comma,  e'
          autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della
          registrazione  del  contratto  di   locazione   finanziaria
          stipulato  tra  la  societa' locatrice ed il conduttore, un
          contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma
          dei  contributi  in conto capitale di cui all'art. 69 e dei
          contributi sugli interessi di cui le operazioni  godrebbero
          se realizzate con mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.
             Il  relativo  onere grava per la parte corrispondente al
          contributo in conto  capitale  sullo  stanziamento  di  cui
          all'art.  24 e per la parte corrispondente al contributo in
          conto interessi sulle disponibilita'  del  Fondo  nazionale
          per  il  credito  agevolato  destinate  ai territori di cui
          all'art. 1, previste dall'art. 68.
             L'importo  equivalente  ai contributi sugli interessi di
          cui al comma precedente  e'  determinato  ad  un  tasso  di
          attuazione  fissato con decreto del Ministro per il tesoro,
          tenendo conto del valore residuale del  bene  stabilito  in
          contratto.
             La  societa'  locatrice  di  cui  al  primo comma dovra'
          ridurre  i  canoni  a  carico  del  conduttore  in   misura
          equivalente  alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo
          comma.
             Alla  scadenza del contratto, gli impianti oggetto della
          locazione finanziaria di cui al primo comma possono  essere
          acquistati  dal  conduttore  per  un importo pari all'1 per
          cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero
          stati  costruiti  su  aree  di  proprieta'  della  Societa'
          finanziaria   meridionale,   l'acquisto,   per    l'importo
          predetto, si estende alle aree medesime.
             In  caso  di  insolvenza del conduttore, il contratto di
          locazione finanziaria e' sciolto e la societa' locatrice di
          cui  al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad
          un diverso conduttore, purche' essi  rimangano  nell'ambito
          di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle
          medesime  agevolazioni  ed  e'  tenuto  al  versamento  dei
          residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi
          passivi venuti a maturazione per  l'insolvenza  di  questi,
          che sono a suo carico.
             Ai  contratti  di  locazione  finanziaria  stipulati  si
          applicano, ai fini  dell'opponibilita'  ai  terzi  e  della
          registrazione,   le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          iscrizione in pubblici esercizi e d'imposta di registro.
             Il   contratto  di  locazione  finanziaria  e'  soggetto
          all'imposta fissa di registro di L. 5.000.
             Alle  operazioni  di locazione finanziaria di macchinari
          diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo
          comma  e  poste  in  essere  da altre societa' esercenti la
          locazione   finanziaria,   potranno   essere   estese    le
          agevolazioni  previste dal presente articolo. A tal fine la
          Cassa per il Mezzogiorno e'  autorizzata  a  stipulare  con
          dette societa' apposite convenzioni.
             I  tre  istituti  speciali  meridionali per il credito a
          medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche'  gli  istituti
          regionali  per  il  credito a medio termine, previsti dalla
          legge 22 giugno 1950, n. 445, sono  autorizzati,  anche  in
          deroga  alle vigenti disposizioni legislative e statutarie,
          a partecipare alla costituzione della societa'  per  azioni
          per  l'esercizio  della  locazione  finanziaria di impianti
          industriali di cui al  primo  comma  e  a  sottoscrivere  i
          relativi aumenti di capitale".