IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986), sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visti gli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8, 9, della legge n. 64/1986; Visto l'art. 83 del citato testo unico che detta norme concernente la locazione di attivita' industriali e che demanda al CIPI la definizione dei criteri e delle procedure per la concessione del contributo in conto canone; Vista la delibera del CIPI del 16 luglio 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986) con la quale, tra l'altro, e' stato riservato alle unita' produttive che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire l'utilizzo dello strumento del leasing agevolato; Ritenuta la necessita' di rideterminare il limite massimo sopra indicato; Vista la nota del 24 febbraio 1988, n. 1516/Sett. III, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Il limite di cui al primo capoverso del punto 7) della delibera CIPI del 16 luglio 1986 e' elevato a 60 miliardi di lire. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 5 maggio 1988 Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218/1978, e' il seguente: "Art. 63. - Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: a) e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico". "Art. 69. - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento; c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento. Il contributo di cui al n. 1 del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo. Il caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63', apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di Trento dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsti dall'art. 63 del presente testo unico". - Il testo vigente dell'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986 e' il seguente: "Gli scaglioni di investimento di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono cosi' modificati: a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento; c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e' soppresso. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' cosi' fissato: a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento; b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento". - Il testo dell'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' il seguente: "Art. 83. - La societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Societa' finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalita' fissati dal CIPI. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63. Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilita' del Fondo nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68. L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente e' determinato ad un tasso di attuazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto. La societa' locatrice di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della Societa' finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria e' sciolto e la societa' locatrice di cui al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purche' essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici esercizi e d'imposta di registro. Il contratto di locazione finanziaria e' soggetto all'imposta fissa di registro di L. 5.000. Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette societa' apposite convenzioni. I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale".