IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  il
completamento del programma straordinario nell'area metropolitana  di
Napoli, di provvedere  al  risanamento  ambientale  della  citta'  di
Reggio  Calabria  e  di  adottare  misure  connesse   ad   interventi
straordinari dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri del bilancio e  della  programmazione  economica,  del
tesoro e dei lavori pubblici; 
                     EMANA il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i  poteri
straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14  maggio  1981,  n.
219, direttamente, ovvero delegando  anche  funzionari  di  pubbliche
amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati
dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo  VIII  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni. 
  2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
o i suoi  delegati,  provvedono  altresi'  alla  realizzazione  degli
interventi compresi nei programmi presentati al CIPE  dal  presidente
della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli,  quali
commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986,  n.
309, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
472.  Ferme  restando  le  vigenti  procedure,   nei   limiti   degli
stanziamenti comunque  disponibili,  o  da  ripartire  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e
nell'ambito  di  programmi  presentati,  sono  consentiti  interventi
sostitutivi che possono essere  realizzati  previe  deliberazioni  di
congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio  regionale  della
Campania  e  dal  consiglio  comunale  di  Napoli,  nonche',  per  il
programma rientrante nel territorio del comune di Napoli,  interventi
aggiuntivi da proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla
base delle istruttorie  effettuate  fino  al  31  dicembre  1987.  Le
deliberazioni di  competenza  delle  amministrazioni  locali  debbono
essere  assunte  entro  il   termine   di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. 
  3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma  2
sono affidati in concessione,  nei  casi  prescritti  dalla  legge  8
agosto  1977,  n.  584,  previo  esperimento   di   gara   ai   sensi
dell'articolo  16  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e   con
l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da  essa
previsti. 
  4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita'  nell'attivita'
intrapresa, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  i  suoi
delegati, possono continuare ad applicare, per il  completamento  dei
programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti
amministrativi emanati dai  commissari  straordinari  del  Governo  e
subentrano in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  instaurati  dai
medesimi commissari. 
  5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative  oltre
a  quelle  indicate  nel  presente  articolo  ed   all'assunzione   o
utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi,
di nuove unita' di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere
in violazione di tali divieti sono nulli. 
  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati,  si
avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del  Governo  e
provvedono al graduale adeguamento alle  decrescenti  esigenze  della
gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia
della professionalita' e delle funzioni acquisite, del personale alle
amministrazioni ed agli enti di  appartenenza,  e,  a  domanda,  alla
regione Campania e al  comune  di  Napoli,  per  la  costituzione  di
strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. E' fatta salva la
facolta'   di   optare   per   diverso   inquadramento    in    esito
all'applicazione dell'articolo 12 della legge  28  ottobre  1986,  n.
730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico  del
personale dovra' prevedere  la  cessazione  della  corresponsione  di
indennita' collegate allo svolgimento di attivita' espletate presso i
commissari straordinari e, poi, presso le  gestioni  stralcio,  nella
permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. 
Per  i  componenti  dei  comitati  tecnico-amministrativi  e  per  il
personale delle gestioni stralcio gli  oneri  aggiuntivi  ricadono  a
carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14  maggio  1981,
n. 219, e successive modifiche ed integrazioni. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al  personale
in servizio in base a provvedimenti  adottati  entro  il  10  ottobre
1987. 
  8. Gli atti posti in essere in  attuazione  del  presente  articolo
sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti. 
  9. Ai fini del  coordinamento,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed
il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive  assemblee.
Il comitato di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  in  data  14  dicembre  1987,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  I
delegati  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  trasmettono
trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune  di
Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 
  10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio  dei
Ministri si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i
delegati sono collocati in  posizione  di  fuori  ruolo  con  effetto
immediato,  anche  in  deroga  ai   limiti   posti   dai   rispettivi
ordinamenti.