IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1988, che sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con cui viene stabilito che gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni le cui caratteristiche e modalita' sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti; Decreta: Art. 1. I veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida per aspiranti conducenti devono essere muniti nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno in materiale retroriflettente di forma quadrata di lato di 30 cm, recante la lettera P dell'alfabeto maiuscola, di colore nero, su fondo di colore bianco. La lettera P dovra' avere un'altezza pari a due terzi delle dimensioni del contrassegno e lo spessore di mm 8.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e alle premesse: Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 con i seguenti: "A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti".