IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, ed in particolare gli articoli 4 e 4ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare sui cereali; Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 recante modalita' di applicazione del prelievo di corresponsabilita' nel settore dei cereali; Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1 giugno 1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilita' nel settore dei cereali; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a); Rilevato che l'importo del prelievo di corresponsabilita' e del prelievo di corresponsabilita' supplementare ammonta complessivamente a L. 17.184 per tonnellata di cereale; Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata; Decreta: Art. 1. P r e l i e v o Il prelievo di corresponsabilita' ed il prelievo di corresponsabilita' supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunita' ed immessi sul mercato, con esclusione del riso. Nel teso del presente decreto il prelievo di corresponsabilita' ed il prelievo di corresponsabilita' supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo". L'importo complessivo del prelievo e del supplemento ammonta a L. 17.184 per tonnellata.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, recita: "Art. 4. - 1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilita' sui cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b), prodotti nella Comunita' e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988-1989 al 1991-1992. Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilita': i piccoli produttori a condizioni che il Consiglio adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della commissione, prima dell'inizio della campagna 1988-1989; i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1bis, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 797/85, sotto forma di rimborso; i cereali da semina, per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva n. 66/402/CEE alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo. 2. L'importo unitario del prelievo e' stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato. 3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilita' sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato D nella Comunita'. 4. Il prelievo di cui al presente articolo e' considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed e' destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26. 6. La commissione si concertera' con gli ambienti professionali sull'utilizzazione del gettito del prelievo. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 maggio". - L'art. 4- ter del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, recita: "Art. 4- ter. - 1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'art. 1, lettera a) e b). Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunita' e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D. Per le campagne di commercializzazione 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 e 1991-1992, il quantitativo massimo garantito e' fissato a 160 milioni di tonnellate. 2. Per ogni campagna del periodo di cui all'art. 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di correponsabilita' supplementare. Il prelievo supplementare e' pari al 3% del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applica l'art. 3, paragrafi 1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare e' interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3%, il prelievo supplementare e' rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito. Tuttativa, secondo la procedura prevista all'art. 26, puo' essere determinato l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il rimborso. 3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, i prezzi d'intervento relativi alla campagna di commercializzazione successiva sono diminuiti del 3%. Questa diminuzione e' effettuata dalla commissione ogni anno prima dell'inizio della campagna. In questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adegua i prezzi indicativi conformemente alle norme di derivazione di cui all'art. 3, paragrafo 4. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la commissione constata ogni anno anteriormente al 1 marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26".