IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio  del  29  ottobre
1975, modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n.  1097/88  del
Consiglio del 25 aprile 1988, ed in particolare gli articoli 4 e 4ter
che hanno istituito un prelievo di corresponsabilita' ed un  prelievo
di corresponsabilita' supplementare sui cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio
1988   recante   modalita'   di   applicazione   del   prelievo    di
corresponsabilita' nel settore dei cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1530/88 della commissione del 1› giugno
1988 recante misure nell'ambito del regime di esenzione  dei  piccoli
produttori  dal  prelievo  di  corresponsabilita'  nel  settore   dei
cereali; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a); 
  Rilevato che l'importo del prelievo  di  corresponsabilita'  e  del
prelievo di corresponsabilita' supplementare ammonta complessivamente
a L. 17.184 per tonnellata di cereale; 
  Considerato  che  occorre  adottare  le   misure   necessarie   per
l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                           P r e l i e v o 
  Il   prelievo   di   corresponsabilita'   ed   il    prelievo    di
corresponsabilita' supplementare,  di  cui  al  regolamento  CEE  del
Consiglio n. 2727/75,  riguardano  tutti  i  cereali  prodotti  nella
Comunita' ed immessi sul mercato, con esclusione del riso. 
  Nel teso del presente decreto il prelievo di corresponsabilita'  ed
il prelievo di corresponsabilita' supplementare sui  cereali  saranno
indicati unitariamente con l'espressione "prelievo". 
  L'importo complessivo del prelievo e del supplemento ammonta  a  L.
17.184 per tonnellata. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio
          del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, recita:
             "Art.  4.  -  1.  I  produttori sono tenuti a versare un
          prelievo di corresponsabilita' sui cereali di cui  all'art.
          1,  lettere a) e b), prodotti nella Comunita' e immessi sul
          mercato  o  venduti  ad  un   organismo   d'intervento   in
          applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica
          nelle campagne dal 1988-1989 al 1991-1992.
             Tuttavia     sono     esentati     dal    prelievo    di
          corresponsabilita':
              i  piccoli  produttori  a  condizioni  che il Consiglio
          adottera' a  maggioranza  qualificata,  su  proposta  della
          commissione, prima dell'inizio della campagna 1988-1989;
              i  produttori  che  rispondono  alle  condizioni di cui
          all'art. 1bis, paragrafo 6, del regolamento CEE n.  797/85,
          sotto forma di rimborso;
              i  cereali  da  semina,  per  i  quantitativi che hanno
          formato  oggetto  di  una  certificazione  ai  sensi  della
          direttiva   n.   66/402/CEE  alle  condizioni  che  saranno
          adottate secondo la procedura prevista al paragrafo  5  del
          presente articolo.
             2.  L'importo  unitario  del  prelievo e' stabilito ogni
          anno    prima     dell'inizio     della     campagna     di
          commercializzazione  secondo la procedura prevista all'art.
          43, paragrafo 2, del trattato.
             3.   All'atto   della  determinazione  dell'importo  del
          prelievo di corresponsabilita' sono prese in considerazione
          le  importazioni  dei  prodotti  figuranti  nell'allegato D
          nella Comunita'.
             4.   Il   prelievo   di  cui  al  presente  articolo  e'
          considerato  far  parte  degli   interventi   destinati   a
          regolarizzare   i  mercati  agricoli  ed  e'  destinato  al
          finanziamento delle spese nel settore dei cereali.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e
          le  misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la
          procedura prevista all'art. 26.
             6.  La  commissione  si  concertera'  con  gli  ambienti
          professionali sull'utilizzazione del gettito del  prelievo.
             7.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo ai
          cereali diversi dal  granturco  e  dal  sorgo  prodotti  in
          Italia,  in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna
          di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il
          1› giugno e il 31 maggio".
             -  L'art.  4-  ter  del  regolamento  CEE n. 2727/75 del
          Consiglio  del  29  ottobre  1975,  nel  testo  attualmente
          vigente, recita:
             "Art.  4- ter. - 1. All'atto della fissazione dei prezzi
          di cui all'art. 3, paragrafo 1,  il  Consiglio  stabilisce,
          secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne
          di commercializzazione un  quantitativo  massimo  garantito
          per tutti i cereali di cui all'art. 1, lettera a) e b). Per
          la  fissazione  di  tale  quantitativo   si   prendono   in
          considerazione   il   consumo   globale  di  cereali  nella
          Comunita'  e  le   importazioni   dei   prodotti   elencati
          nell'allegato  D.  Per  le  campagne di commercializzazione
          1988-1989,   1989-1990,   1990-1991   e    1991-1992,    il
          quantitativo  massimo garantito e' fissato a 160 milioni di
          tonnellate.
             2.  Per  ogni  campagna  del  periodo di cui all'art. 4,
          paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo
          di    correponsabilita'    supplementare.    Il    prelievo
          supplementare e' pari al  3%  del  prezzo  d'intervento  in
          vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della
          campagna considerata. Al prelievo supplementare si  applica
          l'art.  3,  paragrafi  1,  4,  6 e 7. Qualora la produzione
          cerealicola  di  una  campagna  sia  pari  o  inferiore  al
          quantitativo  massimo  garantito  per  essa  stabilito,  il
          prelievo  supplementare  e'   interamente   rimborsato   al
          produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo
          garantito  in  misura  inferiore   al   3%,   il   prelievo
          supplementare   e'   rimborsato   in   parte.  Il  rimborso
          corrisponde alla differenza tra il  prelievo  supplementare
          versato  e  quello  dovuto  al  superamento  constatato del
          quantitativo massimo garantito.
             Tuttativa,  secondo  la  procedura prevista all'art. 26,
          puo' essere determinato l'importo minimo al  di  sotto  del
          quale non si effettua il rimborso.
             3.  Se  la  produzione  cerealicola di una data campagna
          supera il quantitativo massimo garantito per essa  fissato,
          i   prezzi   d'intervento   relativi   alla   campagna   di
          commercializzazione  successiva  sono  diminuiti  del   3%.
          Questa  diminuzione  e'  effettuata  dalla commissione ogni
          anno prima dell'inizio della campagna.
             In  questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza
          qualificata su proposta della commissione, adegua i  prezzi
          indicativi  conformemente  alle norme di derivazione di cui
          all'art. 3, paragrafo 4.
             4.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, la
          commissione constata ogni anno anteriormente al 1› marzo se
          la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no
          superato il quantitativo massimo  garantito  stabilito  per
          tale campagna.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare l'importo del prelievo  supplementare,  sono
          adottate secondo la procedura prevista all'art. 26".