IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 61 del 14 marzo 1986) sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto in particolare l'art. 11 della citata legge n. 64/86 che demanda al CIPI il compito di delimitare le aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali; Visti gli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, comma 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986; Vista la propria deliberazione del 16 luglio 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 28 agosto 1986) con la quale sono state individuate le iniziative agevolabili, le attivita' ammissibili alle agevolazioni, quelle da sospendere o da escludere dalle agevolazioni nonche' quelle da sviluppare prioritariamente; Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1987); Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64, resta confermata l'individuazione delle seguenti aree d'intervento contenute nel primo piano annuale di attuazione di cui alle premesse: a) territori delle province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, (Campania), Potenza e Matera (Basilicata), Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza (Calabria), Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento (Sicilia), Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano (Sardegna), Brindisi e Lecce (Puglia); b) i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio in provincia di Foggia; c) il territorio della provincia di Teramo limitatamente ai comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano, Adriano, Isola Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia e Bisenti. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 5 maggio 1988 Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 64/1986 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati e' applicato nella misura del 36% del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi. 2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorche' queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente". - Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli investimenti nel Mezzogiorno e' il seguente: "Art. 63. - Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto e' concepibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: a) e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico". "Art. 69. - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento; c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento. Il contributo di cui al n. 1 del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo. In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessivi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di Trento dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico". - Il testo vigente dell'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986, e' il seguente: "Gli scaglioni di investimento di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono cosi' modificati: a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento; c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, e' soppresso. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' cosi' fissato: a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento; b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento". Nota al dispositivo: Per il testo dell'art. 11 della legge n. 64/1986 si veda nelle note alle premesse.