IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  395,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme generali per la  prevenzione
degli   infortuni  sul  lavoro),  concernente  il  riconoscimento  di
efficacia di nuovi mezzi e sistemi di  sicurezza  diversi  da  quelli
prescritti nel medesimo decreto;
  Visti  gli  articoli  71  e  75  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320  (Norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  in  sotterraneo), concernente il
divieto di impiegare motori termici, compresi i locomotori  a  nafta,
nei  lavori  in  sotterraneo  ove  sia  probabile  o  si verifichi la
presenza di gas infiammabili od esplodenti;
  Constatato  che  attualmente  e'  possibile  realizzare locomotori,
apparecchiature  e  macchine  azionati  da  motori  di  tipo   Diesel
utilizzabili  in  atmosfera  esplosiva,  ivi  comprese  le  attivita'
eseguite in terreni grisutosi, senza pregiudizio per le condizioni di
sicurezza sul lavoro;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  consentire  l'utilizzazione di detti
locomotori, apparecchiature e macchine azionati  da  motori  di  tipo
Diesel  per le esigenze tecniche delle moderne metodologie dei lavori
in sotterraneo;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'esercizio   delle   attivita'   considerate  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente  norme
per   la  prevenzione  degli  infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  in
sotterraneo, in deroga a quanto prescritto dall'art. 75,  e'  ammessa
l'utilizzazione in terreni grisutosi di locomotori, apparecchiature e
macchine azionati da motori di tipo Diesel,  purche'  di  costruzione
antideflagrante dichiarati tali dal costruttore.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  395,  ultimo  comma,  del  D P.R. n. 547/1955
          dispone: "Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano,  altresi',  per  le  macchine,  impianti  e loro
          parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore  del
          presente  decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi
          o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia,  diversi
          da  quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento
          dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato  con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          sentita  la  Commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'art. 393".
             -   Gli   articoli  71  e  75  del  D P.R.  n.  320/1956
          dispongono:
             "Art.  71.  -  Quando  nel  sotterraneo,  in  base  alle
          preventive indagini geologiche sia da  ritenersi  probabile
          la  presenza  di  gas  infiammabili o esplodenti o comunque
          quando  tale  presenza  venga  riscontrata  nel  corso  dei
          lavori, si osservano le norme del presente capo".
             "Art. 75. - Nei lavori in sotterraneo e' vietato:
               a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione
          di fiamme o a riscaldamenti pericolosi;
               b)  usare  motori  termici,  compresi  i  locomotori a
          nafta;
               c)  fumare,  introdurre  fiammiferi  o  altri mezzi di
          accensione e usare scarpe con chiodi di ferro.
             Per  assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni della
          lettera c) del comma  precedente,  devono  essere  eseguiti
          controlli    sulla   persona   all'atto   dell'entrata   in
          sotterraneo".
 
          Nota all'art. 1:
             Per il testo dell'art. 75 del D P.R. n. 320/1956 si veda
          nelle note alle premesse.