IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, con il quale e'
stato approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
  Visto  il  regio  decreto  21  aprile  1942, n. 444, concernente il
regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;
  Riconosciuta la necessita' di modificare e di integrare il predetto
regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 giugno 1988;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  e  terzo  comma  dell'art. 56 del regio decreto 21
aprile 1942, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:
  "E'  consentito  il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro
competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro  il
termine   di  novanta  giorni  dalla  ricezione  del  parere  stesso,
comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.
  E'  sempre  consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro
competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi
delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione   di  legge  modificata  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  vigente  dell'art.  56  del R.D. n. 444/1942,
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  56.  -  E'  vietato  di far conoscere il nome del
          relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.
            E'  consentito  il rilascio di copia di ogni parere se il
          Ministro competente non abbia fatto pervenire al  Consiglio
          di   Stato,  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla
          ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo
          deve restare riservato.
             E' sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del
          Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive  di
          riferimento  ai  nomi  delle parti, estratte dai pareri sui
          ricorsi straordinari".