IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonche' le loro successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con i quali sono stati previsti la registrazione ed il rilascio di una targa di identificazione per le macchine operatrici demandando al Ministro dei trasporti l'emanazione di decreti per stabilire le relative specifiche tecniche e funzionali nonche' le necessarie procedure; Visti i propri decreti in data 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n. 529, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 129 dell'11 maggio 1984 e n. 302 del 29 dicembre 1987; Decreta: Art. 1. 1. Le macchine operatrici immesse in circolazione per la prima volta in Italia a partire dal 1° luglio 1988 debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina; detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa contenente i dati di registrazione. 2. Le macchine operatrici gia' in circolazione alla data sopraindicata, ai fini del rilascio della targa contenente i dati di registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede il proprietario della macchina secondo il seguente calendario: entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in circolazione dal 1° luglio 1987; entro il 30 giugno 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1986; entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in circolazione dal 1° gennaio 1984; entro il 30 giugno 1990 quelle immesse in circolazione antecedentemente. 3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, e con riferimento alla data d'immissione in circolazione della macchina operatrice trainante, le macchine operatrici trainate debbono adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e vendute dallo Stato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: I DD.MM. 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n. 529, concernono, rispettivamente: "Registrazione e targatura delle macchine operatrici" e "Termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati".