IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
  Visti il  testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione  stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, ed il  relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1959,  n.  420,
nonche' le loro  successive  modificazioni  e,  in  particolare,  gli
articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n.  38,  con  i  quali
sono stati previsti la registrazione ed il rilascio di una  targa  di
identificazione per le macchine operatrici demandando al Ministro dei
trasporti  l'emanazione  di  decreti  per   stabilire   le   relative
specifiche tecniche e funzionali nonche' le necessarie procedure; 
  Visti i propri decreti in data 14 marzo 1984 e 30 novembre 1987, n.
529, pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129
dell'11 maggio 1984 e n. 302 del 29 dicembre 1987; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Le macchine operatrici immesse  in  circolazione  per  la  prima
volta  in  Italia  a  partire  dal  1°  luglio  1988  debbono  essere
registrate presso l'ufficio provinciale della  motorizzazione  civile
nella cui circoscrizione  risiede  il  proprietario  della  macchina;
detto ufficio provvede al rilascio del certificato di circolazione  e
della relativa targa contenente i dati di registrazione. 
  2.  Le  macchine  operatrici  gia'  in   circolazione   alla   data
sopraindicata, ai fini del rilascio della targa contenente i dati  di
registrazione, debbono essere registrate presso l'ufficio provinciale
della motorizzazione  civile  nella  cui  circoscrizione  risiede  il
proprietario della macchina secondo il seguente calendario: 
   entro il 31 dicembre 1988 quelle immesse in  circolazione  dal  1°
luglio 1987; 
   entro il 30 giugno 1989 quelle  immesse  in  circolazione  dal  1°
gennaio 1986; 
   entro il 31 dicembre 1989 quelle immesse in  circolazione  dal  1°
gennaio 1984; 
   entro  il  30  giugno  1990   quelle   immesse   in   circolazione
antecedentemente. 
  3. Entro i medesimi termini di  cui  al  comma  precedente,  e  con
riferimento alla data d'immissione  in  circolazione  della  macchina
operatrice  trainante,  le  macchine  operatrici   trainate   debbono
adottare le targhe ripetitrici retroriflettenti fabbricate e  vendute
dallo Stato. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             I  DD.MM.  14  marzo  1984  e  30 novembre 1987, n. 529,
          concernono,  rispettivamente:  "Registrazione  e  targatura
          delle  macchine  operatrici"  e  "Termini per l'adozione di
          targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati".