IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
          I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL 
            TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE 
                             COMUNITARIE 
  Visto il trattato istitutivo  della  Comunita'  economica  europea,
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; 
  Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunita'  europee
in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte  degli  Stati
membri, delle operazioni che rientrano nel sistema  di  finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento  e  di  garanzia  (FEOGA),
sezione garanzia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
447, con il quale e' stata  recepita  nell'ordinamento  la  direttiva
predetta; 
  Considerato  che  l'art.  3  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese
soggette al controllo sistematico delle operazioni  di  finanziamento
nonche' i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo
stesso  debbano  essere  annualmente  determinati  con  decreto   del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle foreste, del tesoro e  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
  Considerato che il menzionato art.  3  fissa  al  secondo  comma  i
principi  per  la  determinazione  del  numero   delle   imprese   da
assoggettare a controlli sistematici; 
  Considerato che ai sensi dello  stesso  art.  3,  terzo  comma,  le
imprese assoggettabili  a  controllo  devono  essere  scelte  secondo
criteri  che  garantiscano  la  rappresentativita'  del  sistema   di
finanziamento FEOGA; 
  Considerato  che  occorre  indicare,  ai  fini  del  piu'  efficace
controllo,  i  servizi  competenti  a  soddisfare  le  richieste   di
informazioni di cui all'art. 6  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 447/82; 
  Considerata l'esigenza di ripartire i controlli  nell'ambito  delle
amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti  al
controllo secondo i rispettivi settori di competenza; 
  Considerato che con regolamento (CEE)  n.  1676/85  dell'11  giugno
1985,  gli  importi  fissati  in   unita'   di   conto   (U.C.)   per
l'applicazione della politica agricola comune sono  espressi  in  ECU
mediante il coefficiente di  1,208953  e  che,  pertanto,  occorrendo
determinare alla data del 31 dicembre 1987  il  controvalore  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono  applicabili
i tassi di conversione agricoli che figurano nel regolamento (CEE) n. 
1890/87 del  Consiglio  del  2  luglio  1987,  recante  modifica  del
regolamento (CEE) n. 1678/85; 
  Considerato  che,  data  l'estensione  dei  controlli  a  tutto  il
territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati  a
collaborare agli  accertamenti  non  possono  essere  individuati  in
anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari
esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  Le imprese da assoggettare  al  controllo  sistematico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta
rilevazione fatta per l'anno 1987 dal Ministero delle  finanze  e  da
quello  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono   complessivamente
milleseicentosessantuno. 
  Ai sensi  dell'art.  3,  secondo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica, durante l'anno  1988,  il  controllo  e'
svolto nei confronti di ottocentotrentuno imprese. 
  Ai fini del controllo, si considerano  imprese  le  persone  i  cui
introiti o  debiti  o  la  loro  somma  nel  sistema  FEOGA,  sezione
garanzia, sono stati, durante l'anno 1987 ed in base alla conversione
in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2,
paragrafo  2,  della  direttiva  n.  77/435/CEE,   superiori   a   L.
195.004.000. 
 
                    AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1, secondo comma; 
             Il testo dell'art. 3,  secondo  comma,  del  D  P.R.  n.
          447/1982, e' il seguente: 
             "I controlli sistematici debbono essere effettuati  ogni
          anno su un numero di imprese che non puo' essere  inferiore
          alla meta' del numero di imprese, i cui introiti o debiti o
          la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia  -  sono
          stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".