IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622; Visto il proprio decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con il quale e' stato recepito l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato fra le parti interessate il 25 marzo 1988 alla fine di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali; Considerato che sulla base dei dati relativi alla pre-contrattazione attuata dalle imprese di trasformazione alla data del 30 maggio 1988 sono risultati non pre-contrattati q.li 1.927.606 di materia prima; Considerato che tali quantitativi, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo interprofessionale, recepito dal decreto ministeriale n. 138 del 12 aprile 1988 e parte integrante dello stesso, devono essere ridistribuiti alle imprese di trasformazione che ne hanno fatto espressa richiesta e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 2 dell'art. 2 dell'accordo sopra citato; Considerata la necessita' di attribuire alle imprese che iniziano l'attivita' di trasformazione nella corrente campagna 1988-89, il quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale; Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale; Decreta: Art. 1. Il quantitativo di materia prima non pre-contrattato nel corso della campagna 1988-89, pari a q.li 1.927.606 viene ripartito fra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), per le quantita' ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. Alle stesse imprese vengono distribuiti q.li 126.000, non utilizzati nell'attribuzione alle nuove aziende. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il regolamento (CEE) n. 426/86 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986. - Il regolamento (CEE) n. 1599/84 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984. - Il regolamento (CEE) n. 1035/72 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972. - La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 7 dell'accordo interprofessionale recepito dal decreto ministeriale n. 138/1988 e' il seguente: "I precontratti e preimpegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie. Le due copie destinate rispettivamente alle Unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della precontrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare a: MAF; regione; centrale cooperativa di appartenenza; unione nazionale delle associazioni dei produttori di appartenenza, tramite la propria associazione a mezzo raccomandata a.r., copie degli impegni di conferimento con relativo riepilogo anche in un unico plico".