IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio
1986,  relativo  all'organizzazione  dei  mercati  nel  settore   dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
  Visto  il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno
1984, che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti
alla   produzione   per   taluni   prodotti  trasformati  a  base  di
ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.  3951/86
della commissione del 23 dicembre 1986;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio
1972, relativo all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore
degli  ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e
di modifica;
  Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  12  aprile 1988, n. 138,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, con  il
quale e' stato recepito l'accordo interprofessionale nazionale per il
pomodoro, stipulato fra le parti interessate il 25  marzo  1988  alla
fine di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali;
  Considerato    che    sulla    base    dei   dati   relativi   alla
pre-contrattazione attuata dalle imprese di trasformazione alla  data
del  30 maggio 1988 sono risultati non pre-contrattati q.li 1.927.606
di materia prima;
  Considerato   che   tali   quantitativi,   ai   sensi  dell'art.  2
dell'accordo interprofessionale, recepito dal decreto ministeriale n.
138 del 12 aprile 1988 e parte integrante dello stesso, devono essere
ridistribuiti alle imprese  di  trasformazione  che  ne  hanno  fatto
espressa  richiesta  e che risultano in possesso dei requisiti di cui
all'allegato n. 2 dell'art. 2 dell'accordo sopra citato;
  Considerata  la  necessita' di attribuire alle imprese che iniziano
l'attivita' di trasformazione nella  corrente  campagna  1988-89,  il
quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale;
  Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per
dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  quantitativo  di  materia  prima  non pre-contrattato nel corso
della campagna 1988-89, pari a q.li 1.927.606 viene ripartito fra  le
imprese  che  si  sono  dichiarate  disposte  a  concludere contratti
supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato
1),  per le quantita' ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. Alle
stesse imprese  vengono  distribuiti  q.li  126.000,  non  utilizzati
nell'attribuzione alle nuove aziende.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  (CEE)  n. 426/86 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della  CEE  n.  L  49/1  del  27
          febbraio 1986.
             -  Il  regolamento  (CEE) n. 1599/84 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE  n.  L  152/16  dell'8
          giugno 1984.
             -  Il  regolamento  (CEE) n. 1035/72 e' stato pubblicato
          nella "Gazzetta Ufficiale" della CEE n. L 118 del 20 maggio
          1972.
             - La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato
          nel settore dei prodotti ortofrutticoli".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  7  dell'accordo interprofessionale
          recepito  dal  decreto  ministeriale  n.  138/1988  e'   il
          seguente:
             "I  precontratti  e  preimpegni di conferimento dovranno
          essere redatti in sei copie.
             Le  due  copie  destinate  rispettivamente  alle  Unioni
          nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere
          spedite,  a  mezzo  raccomandata a.r., entro e non oltre il
          giorno   successivo   al   termine   di   chiusura    della
          precontrattazione.  Entro  lo stesso termine le cooperative
          di trasformazione dovranno inviare a:
              MAF;
              regione;
              centrale cooperativa di appartenenza;
              unione  nazionale  delle associazioni dei produttori di
          appartenenza,  tramite  la  propria  associazione  a  mezzo
          raccomandata  a.r., copie degli impegni di conferimento con
          relativo riepilogo anche in un unico plico".