IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n.
886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali  presso  la
facolta'  di  chimica  industriale  dell'Universita'  degli  studi di
Venezia;
  Vista  la  proposta  degli organi accademici dell'Universita' degli
studi di Venezia  intesa  ad  ottenere  l'inserimento  nello  statuto
dell'ordinamento   degli   studi  del  corso  di  laurea  in  scienze
ambientali   non   previsto   dal   vigente   ordinamento   didattico
universitario;
  Riconosciuta,  pertanto, la necessita' di modificare le tabelle I e
II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere  dopo  la
tabella XXXIV la tabella XXXV, relativa al corso di laurea in scienze
ambientali;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata la necessita' di discostarsi in alcuni punti dal parere
del Consiglio universitario nazionale al fine di rendere  la  tabella
conforme alla normativa vigente;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  citato  nelle
premesse, e' aggiunta la laurea in scienze ambientali.
  La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
citato nelle premesse, e' integrata nel  senso  che  le  facolta'  di
scienze  matematiche,  fisiche e naturali, di chimica industriale, di
ingegneria e di agraria possono rilasciare anche la laurea in scienze
ambientali.
  Dopo la tabella XXXIV, annessa al citato regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella allegata  al  presente  decreto
che assume il numero XXXV.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 aprile 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1988
 Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 327