IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  eccedentari  nelle aree del Mezzogiorno e di
quelli  dipendenti  dalla  GEPI,  nonche'  di emanare disposizioni in
materia  di sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel
Mezzogiorno e di delegificazione per gli enti previdenziali;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni dell'8 e del 18 luglio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
bilancio  e della programmazione economica, del tesoro e della marina
mercantile;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di  18  mesi  di  cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' elevabile a 24 mesi.
  2.  I  trattamenti  previsti  dai  commi  1 e 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati
fino  all'entrata  in  vigore dalla riforma degli interventi di cassa
integrazioni  guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E'
altresi'   prorogato   fino   al   predetto  termine  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  a  favore  dei lavoratori
dipendenti   dalle   societa'   costituite   dalla   GEPI   ai  sensi
dell'articolo  4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
807,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63,
nei  casi in cui il trattamento gia' riconosciuto venga a scadere nel
corso dell'anno 1988.