IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  14,  commi  3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987,
n.  441, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti";
  Visto  il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Considerata  la  necessita' di definire procedure, tempi e modi per
la concessione dei contributi di cui al citato art. 14, comma 3,  del
concorso al finanziamento di cui al citato art. 14, comma 5;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                              Contributi
  Per  la  concessione  dei  contributi  di cui all'art. 14, comma 3,
della legge 29  ottobre  1987,  n.  441,  le  imprese  presentano  al
Ministero  dell'ambiente  -  Commissione  tecnico-scientifica  per la
valutazione dei progetti di protezione e  risanamento  ambientale  di
cui  all'art.  14,  comma  7,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i
programmi di investimento destinati a realizzare o adeguare  impianti
per  il  recupero  dai  rifiuti  di materiali e di fonti energetiche,
ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di
qualsiasi tipo di rifiuti.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del D.L. n.
          361/1987, convertito in legge dalla legge n.  441/1987,  e'
          il seguente:
             "3.  Per  i  programmi  di  investimento  delle  imprese
          destinati a realizzare o adeguare impianti per il  recupero
          dai  rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad
          attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di
          qualsiasi   tipo  di  rifiuti,  il  Ministro  dell'ambiente
          concede contributi in conto capitale nella  misura  del  30
          per cento delle spese di investimento".
             "5.  Gli  oneri  derivanti  dall'esecuzione di programmi
          predisposti   dai   comuni   per   attuare   la    raccolta
          differenziata  delle  frazioni  merceologiche  dei  rifiuti
          solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno  carico
          al   servizio  di  raccolta  e  smaltimento.  Il  Ministero
          dell'ambiente, sulla base di programmi regionali,  concorre
          nella  misura  massima  del  50  per cento al finanziamento
          degli   impianti   e   servizi   per   l'utilizzo   e    la
          commercializzazione dei materiali recuperati".
             "6.  Per  le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata
          la spesa di  lire  20  miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          finanziari  1987,  1988  e  1989,  cui si provvede mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero dei
          tesoro per il 1987, all'uopo  parzialmente  utilizzando  la
          proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo
          per gli interventi destinati alla tutela ambientale'".
             "8.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 5,
          valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in  lire  50
          miliardi    per   l'anno   1989,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al capitolo 9001
          dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per  il
          1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Giacimenti
          ambientali'".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  dello stesso
          decreto:
             "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti
          dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente  si  avvale
          di  un  apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione
          delle facolta' previste dall'articolo 11,  comma  7,  della
          legge  8 luglio 1986, n. 349 (a). Il comitato e' articolato
          per sezioni in relazione di distinti compiti  previsti  dal
          presente decreto.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con il Ministro del tesoro, viene determinata  l'indennita'
          dei membri del comitato di cui al comma 1.
             3.  Alla  relativa  spesa si provvede mediante riduzione
          del capitolo 1142 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli
          per gli anni successivi".
          Nota all'articolo 1:
             -  Per il testo dell'art. 14, commi 3 e 5, si veda nelle
          note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986
          (legge finanziaria 1986) e' il seguente:
             "7.   Le   proposte  delle  regioni,  sulla  base  delle
          richieste degli enti interessati, corredate  dall'attestato
          regionale  di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge
          24 dicembre 1979, n. 650 (80), sono presentate,  oltre  che
          al  Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al  comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  3  della legge 10
          maggio 1976, n. 319 (80), per la  lettera  b)  al  comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (79);
          su  tali  proposte  il Ministro per l'ecologia riferisce al
          Parlamento entro 120 giorni dalla  loro  presentazione,  al
          fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un
          programma  organico  di  politica  ambientale  (80/a).   Le
          proposte   delle  amministrazioni  devono  situare  ciascun
          progetto nel contesto dei  rispettivi  piani  regionali  di
          risanamento  delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e
          contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale
          ed  economica,  secondo  i  criteri indicati nella delibera
          prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge  26
          aprile  1983,  n.  130 (78), che sara' proposta al CIPE dal
          Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          d'intesa  col  Ministro per l'ecologia. A parziale modifica
          di quanto previsto dall'aricolo 21 della  legge  26  aprile
          1983, n. 130 (80/b), ai fini del giudizio di proponibilita'
          e della indicazione delle  priorita'  i  relativi  progetti
          sono  valutati  congiuntamente  dal  nucleo  di valutazione
          degli investimenti pubblici del Ministero  del  bilancio  e
          della   programmazione   economica   e   dalla  commissione
          tecnico-scientifica per  la  valutazione  dei  progetti  di
          protezione   o  risanamento  ambientale  del  Ministro  per
          l'ecologia.  I  comitati  interministeriali  di  cui  sopra
          deliberano  con  composizione  integrata  dal  Ministro del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  presidente
          dei  comitati  stessi  trasmette al Ministro del bilancio e
          della programmazione economica  l'elenco  dei  progetti  da
          finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da
          sottoporre al  CIPE.  A  tal  fine  il  CIPE  delibera  sui
          progetti  medesimi  con composizione integrata dal Ministro
          per l'ecologia".