IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti"; Visto il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Considerata la necessita' di definire procedure, tempi e modi per la concessione dei contributi di cui al citato art. 14, comma 3, del concorso al finanziamento di cui al citato art. 14, comma 5; Decreta: Art. 1. Contributi Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, le imprese presentano al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i programmi di investimento destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del D.L. n. 361/1987, convertito in legge dalla legge n. 441/1987, e' il seguente: "3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento". "5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati". "6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'". "8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Giacimenti ambientali'". - Si trascrive il testo dell'art. 15 dello stesso decreto: "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facolta' previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a). Il comitato e' articolato per sezioni in relazione di distinti compiti previsti dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennita' dei membri del comitato di cui al comma 1. 3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". Nota all'articolo 1: - Per il testo dell'art. 14, commi 3 e 5, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) e' il seguente: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (80), sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (80), per la lettera b) al comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (79); su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale (80/a). Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (78), che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'aricolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (80/b), ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".