IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662 che ratifica e da' esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol '73); Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione Marpol '73, adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol '78); Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la regola n. 8 dell'allegato II della menzionata convenzione Marpol '73/78; Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (O.M.I.) MEPC 26/23 l'8 luglio 1986; Visto l'art. 165 del codice della navigazione; Considerato che le attribuzioni nelle materie disciplinate nei sopra menzionati titoli normativi formano oggetto di una funzione amministrativa di cui e' titolare l'autorita' marittima, che ha in merito una esclusiva competenza funzionale; Considerato altresi' che ai sensi del capitolo 7.2 della circolare n. 38 del 1986 gli accertamenti tecnici da effettuare in conformita' dell'allegato II alla convenzione Marpol '73/78, e connessa normativa O.M.I., relativamente ai problemi riguardanti le caratteristiche delle sostanze scaricate dalle navi, l'analisi chimica degli effluenti, la valutazione dello stato di strippaggio delle cisterne, sono effettuati dal consulente chimico del porto o da altro tecnico idoneo appartenente ad un organismo abilitato allo scopo dal Ministero della marina mercantile; Considerata l'esigenza di formalizzare una puntuale disciplina del servizio di prevenzione dell'inquinamento marino, inserendo l'intiero comparto di attivita' in un quadro programmatico unitario; Considerata l'opportunita' di avvalersi di sempre piu' sofisticate strumentazioni tecniche, operative-logistiche e di valorizzare e riqualificare le capacita' professionali, oltre quelle gia' espresse nel settore; Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile espresso nella seduta del 19 febbraio 1988; Ritenuta l'opportunita' di dettare norme per il conseguimento dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti, da incaricare degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78; Decreta: Art. 1. L'espletamento degli accertamenti tecnici di cui alla regola 8 dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78, relativi a problemi connessi alle caratteristiche delle sostanze scaricate dalle navi, alle analisi chimiche degli effluenti, alla valutazione dello stato di strippaggio delle cisterne, puo' essere affidato dall'autorita' marittima, oltre ai chimici di porto iscritti nei registri di cui all'articolo 68 del codice della navigazione, a tecnici appartenenti ad organismi, pubblici o privati. Il Ministero della marina mercantile rilascera', a tale scopo, apposita abilitazione, secondo le procedure di cui al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota all'art. 1: La regola 8 "Misure di controllo" dell'allegato II alla Marpol '73/78 prevede che il governo di ciascuno Stato parte della convenzione deve nominare o autorizzare un ispettore allo scopo di rendere operante la regola stessa. Gli ispettori, denominati "Surveyors" nel testo originale in inglese, devono eseguire i controlli secondo procedure di controllo stabilite dall'IMO.