IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  29  settembre  1980,  n.  662  che ratifica e da'
esecuzione  alla  convenzione  internazionale  per   la   prevenzione
dell'inquinamento  marino  causato  da  navi,  adottata a Londra il 2
novembre 1973 (Marpol '73);
  Vista  la  legge  4  giugno  1982,  n.  438,  recante  adesione  ed
esecuzione del  protocollo  relativo  alla  convenzione  Marpol  '73,
adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (Marpol '78);
  Vista  la  legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
  Vista  la regola n. 8 dell'allegato II della menzionata convenzione
Marpol '73/78;
  Vista   la   risoluzione   adottata  dall'Organizzazione  marittima
internazionale (O.M.I.) MEPC 26/23 l'8 luglio 1986;
  Visto l'art. 165 del codice della navigazione;
  Considerato  che  le  attribuzioni  nelle  materie disciplinate nei
sopra menzionati titoli normativi formano  oggetto  di  una  funzione
amministrativa  di  cui  e' titolare l'autorita' marittima, che ha in
merito una esclusiva competenza funzionale;
  Considerato  altresi' che ai sensi del capitolo 7.2 della circolare
n. 38 del 1986 gli accertamenti tecnici da effettuare in  conformita'
dell'allegato II alla convenzione Marpol '73/78, e connessa normativa
O.M.I., relativamente  ai  problemi  riguardanti  le  caratteristiche
delle   sostanze   scaricate  dalle  navi,  l'analisi  chimica  degli
effluenti, la valutazione dello stato di strippaggio delle  cisterne,
sono  effettuati  dal consulente chimico del porto o da altro tecnico
idoneo  appartenente  ad  un  organismo  abilitato  allo  scopo   dal
Ministero della marina mercantile;
  Considerata  l'esigenza di formalizzare una puntuale disciplina del
servizio di prevenzione dell'inquinamento marino, inserendo l'intiero
comparto di attivita' in un quadro programmatico unitario;
  Considerata  l'opportunita' di avvalersi di sempre piu' sofisticate
strumentazioni tecniche,  operative-logistiche  e  di  valorizzare  e
riqualificare  le capacita' professionali, oltre quelle gia' espresse
nel settore;
  Udito  il  parere  del  Consiglio superiore della marina mercantile
espresso nella seduta del 19 febbraio 1988;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  dettare  norme  per  il conseguimento
dell'abilitazione da parte di soggetti diversi dai chimici dei porti,
da  incaricare  degli  accertamenti  tecnici  di  cui  alla  regola 8
dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'espletamento  degli  accertamenti  tecnici  di  cui alla regola 8
dell'allegato II della convenzione Marpol '73/78, relativi a problemi
connessi  alle  caratteristiche  delle sostanze scaricate dalle navi,
alle analisi chimiche degli effluenti, alla valutazione  dello  stato
di  strippaggio  delle  cisterne, puo' essere affidato dall'autorita'
marittima, oltre ai chimici di porto iscritti  nei  registri  di  cui
all'articolo  68 del codice della navigazione, a tecnici appartenenti
ad organismi, pubblici o privati.
  Il  Ministero  della  marina  mercantile  rilascera', a tale scopo,
apposita abilitazione,  secondo  le  procedure  di  cui  al  presente
decreto.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   dell'atto
          legislativo qui trascritto.
          Nota all'art. 1:
             La  regola 8 "Misure di controllo" dell'allegato II alla
          Marpol '73/78 prevede che  il  governo  di  ciascuno  Stato
          parte  della  convenzione  deve  nominare  o autorizzare un
          ispettore allo scopo di rendere operante la regola  stessa.
             Gli   ispettori,   denominati   "Surveyors"   nel  testo
          originale in inglese, devono eseguire i  controlli  secondo
          procedure di controllo stabilite dall'IMO.