IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  107,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dal predetto art. 107;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali  e  per  gli affari
regionali ed i problemi istituzionali;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 1017, tra le parole "industriale" e "cave" sono inserite  le
parole "miniere, comprese le acque minerali e termali;".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  FRACANZANI, Ministro delle
                                  partecipazioni statali
                                  MACCANICO,  Ministro per gli affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1988
  Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 21
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D P.R. n. 1017/1978, quale
          risulta dalla integrazione apportata dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "Art.  1.  - Le attribuzioni delle amministrazioni dello
          Stato  in  materia   di   artigianato;   incremento   della
          produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali
          e termali; cave e  torbiere;  commercio,  nonche'  fiere  e
          mercati,  esercitate sia direttamente dagli organi centrali
          e periferici dello Stato sia per  il  tramite  di  enti  ed
          istituti  pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale
          e quelle gia' spettanti alla  regione  Trentino-Alto  Adige
          nelle  stesse  materie  sono  esercitate, per il rispettivo
          territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi
          e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e  con
          l'osservanza delle norme del presente decreto".