IL MINISTRO
                        DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  19  luglio  1988,  n. 278, che all'art. 4 prevede
l'emanazione di norme di attuazione, fissandone principi e limiti;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986;
  Sentito  il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca marittima;
  Sentito  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare;
  Valutate le indicazioni fornite dai predetti comitati;
  Tenuto  conto del ristretto arco di tempo per l'anno 1988, utile ai
fini dei risultati conseguibili con l'attuazione del fermo temporaneo
obbligatorio  delle  navi  adibite  alla  pesca  a strascico e con la
volante;
  Ritenuto  indispensabile ed assolutamente indifferibile intervenire
attivamente per la protezione delle specie ittiche;
  Ritenuta    la    necessita'    di    assicurare   piena   certezza
all'effettivita' del fermo temporaneo obbligatorio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  fermo  temporaneo obbligatorio di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1988, n. 278 - in seguito  denominato  semplicemente  fermo  -
supplementare  all'arresto  per fermo tecnico delle navi da pesca, e'
effettuato per quarantacinque giorni consecutivi  in  ciascuno  degli
anni  1988,  1989  e  1990 da tutte le navi che esercitano la pesca a
strascico e  la  pesca  con  la  volante  nei  periodi  indicati  nel
successivo  art.  2  e  comporta  la concessione del premio di cui al
successivo art. 6.
  Le   capitanerie  di  porto  e  gli  altri  uffici  marittimi  sono
autorizzati a cancellare  dai  permessi  e  dalle  licenze  di  pesca
l'abilitazione  all'esercizio  della  pesca  a  strascico  e/o con la
volante, nel  caso  di  richiesta  da  parte  degli  interessati  che
preferiscano  non effettuare il fermo ed esercitare gli altri sistemi
di pesca ai quali le navi risultano contestualmente abilitate.  Della
cancellazione  e'  data  tempestiva  comunicazione al Ministero della
marina mercantile.
  Ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
1975, n. 913, le disposizioni del presente decreto non  si  applicano
alla  regione  Sicilia  che,  con  propria  legge,  ha  provveduto  a
stabilire e regolare con modalita' e tempi diversi da quelli previsti
nel  presente decreto, il fermo delle navi iscritte nei compartimenti
marittimi della  regione  stessa.  A  queste  ultime  navi  e'  fatto
comunque  divieto di esercitare la pesca a strascico e con la volante
nelle  acque  prospicienti  i  compartimenti  marittimi  delle  altre
regioni  nei periodi stabiliti per l'effettuazione del fermo ai sensi
del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stata redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  278/1988
          (Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita'  di
          produzione   della   flotta   peschereccia   italiana  alle
          possibilita' di  cattura  mediante  ritiro  definitivo  del
          naviglio  e  fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca
          con reti a traino) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1. In applicazione della legge 17 febbraio
          1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986
          del Consiglio della Comunita' economica europea, allo scopo
          di realizzare il riposo  biologico  e  l'adattamento  della
          capacita'   di   produzione   del   naviglio   peschereccio
          all'effettiva   disponibilita'   delle   risorse    ittiche
          pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca
          marittima con reti a strascico  o  con  reti  volanti  sono
          obbligate  a  sospendere  l'attivita'  di  pesca in periodi
          stabiliti con decreto del Ministro della marina  mercantile
          di cui all'art.  4.
             2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma
          1 il Ministro della  marina  mercantile  e'  autorizzato  a
          concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca
          un  premio  il  cui  ammontare  e'   quello   fissato   dal
          regolamento  CEE  n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi
          con  i   requisiti   previsti   nel   regolamento   stesso,
          commisurandone   l'importo   in  lire  italiane  al  cambio
          ECU/lire,  nella  misura  determinata   annualmente   dalla
          Comunita' economica europea.
             3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal
          suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo e'
          stabilito  con decreto del Ministro della marina mercantile
          nei seguenti limiti massimi:
     a) Navi inferiori a 18 metri:
 
                                       Navi                  Navi
                                aventi meno           aventi piu'
          Stazza
                                di 10 anni            di 10 anni
 (tonnellate stazza lorda)   (lire giornaliere)    (lire giornaliere)
          ---                       ---                    --
Fino a meno di 20                 135.000                110.000
Da 20 a meno di 50                244.000                200.000
Da 50 a meno di 70                310.000                232.000
 
             4.  I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
          alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti".
             - Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 41/1982
          (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo  della  pesca
          marittima) e' il seguente:
             "Art. 21 (Contributo per la demolizione o l'affondamento
          volontario di navi da pesca). - Ai  soggetti  indicati  nel
          precedente art. 12 e' concesso un premio per la demolizione
          di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da
          pesca  ai  fini  della  creazione di zone di ripopolamento,
          purche' si tratti di  navi  da  pesca  in  esercizio  o  in
          disarmo da non piu' di 6 mesi.
             Il contributo e' commisurato come segue:
               a)  lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a
          condizione che il richiedente non  costruisca  od  acquisti
          altre   navi  da  pesca  nei  successivi  cinque  anni.  La
          costruzione  o  l'acquisto  di  altre  navi  da  pesca  nei
          successivi   cinque   anni   comportano  la  decadenza  dal
          contributo  e  l'applicazione   della   sanzione   indicata
          nell'art. 19;
               b)  lire  200.000  per ogni tonnellata di stazza lorda
          qualora vi sia la contemporanea costruzione  di  una  nuova
          nave da pesca.
             I  contributi  sono  concessi  con  decreto del Ministro
          della marina mercantile.
             Le   zone   di   ripopolamento  da  realizzare  mediante
          l'affondamento volontario di navi da pesca  sono  stabilite
          con  la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  2
          ottobre 1968, n. 1639".
             "Art. 22 (Contributo per la cessione gratuita di navi da
          pesca ad istituti scientifici). - Ai soggetti indicati  nel
          precedente  art.  12  e' concesso un premio per la cessione
          gratuita di navi  da  pesca  ad  un  istituto  scientifico,
          riconosciuto  dal  Ministero  della  marina  mercantile,  a
          condizione  che  le  unita'  siano  adibite  alle  ricerche
          applicate alla pesca marittima.
             Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della
          marina mercantile nella misura indicata  alla  lettera  a),
          del precedente articolo 21".
             - Il D P.R. n. 913/1975 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto per  la  regione  siciliana  in  materia  di  pesca
          marittima".
             -  La  legge  regionale della Sicilia 27 maggio 1987, n.
          26, contiene una serie  di  interventi  nel  settore  della
          pesca:  in  particolare  si riporta il comma 1 dell'art. 14
          riguardante il fermo temporaneo del naviglio:
             "1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilita'
          di pesca alla capacita' della flotta, a  decorrere  dal  1›
          gennaio  1987,  possono  essere  concessi  premi  di  fermo
          temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche,  che
          risiedano  o  abbiano  sede  legale  nel  territorio  della
          regione  da  almeno  tre  anni   e   che   quivi   svolgano
          direttamente  e  prevalentemente la loro attivita' di pesca
          con natanti  iscritti  nei  compartimenti  marittimi  della
          Sicilia".