La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione sul trasferimento delle persone  condannate,  adottata  a
Strasburgo il 21 marzo 1983.