La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------