La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   710   (Modificabilita'   dei  provvedimenti  relativi  alla
separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con  le
forme  del  procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti  riguardanti  i  coniugi  e  la  prole  conseguenti  la
separazione.
  Il  tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione
di mezzi istruttori e puo' delegare per  l'assunzione  uno  dei  suoi
componenti.
  Ove  il  procedimento  non possa essere immediatamente definito, il
tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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