IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1968 (registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 31, con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 6 sulla mobilita'; Visto l'art. 24, commi 2, 17, 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 12 dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90; Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 29 giugno 1988, con la quale e' stata deliberata la predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inteso a disciplinare la mobilita' del "personale pubblico"; Considerato che, in attesa della determminazione delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 dal citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, occorre attuare processi di mobilita', anche in via sperimentale, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, al fine di una migliore ridistribuzione del personale; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, con la quale sono state approvate le disposizioni del presente provvedimento, anche come atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed agli enti da esse dipendenti, ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382; Decreta: Art. 1. 1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai successivi articoli. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie protette.