IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del  22  febbraio
1982, concernente la normativa concorsuale del personale delle unita'
sanitarie  locali  in  applicazione  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica italiana 20 dicembre 1979, n. 761;
  Visto  il  proprio decreto ministeriale 3 dicembre 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  36  del  7  febbraio  1983,  riguardante
integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 1982;
  Rilevato  che  l'art.  81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982,
come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, al punto  2
tra i requisiti specifici di ammissione per il concorso per titoli ed
esami di tecnico di laboratorio medico  prevede  che  al  diploma  di
scuola   speciale   universitaria   per   tecnico  di  laboratorio  e
all'attestato di corso di abilitazione  per  tecnico  di  laboratorio
medico,  di durata biennale, svolto in presidi del servizio sanitario
nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, sono equiparati i titoli indicati nell'art. 132, punto
3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130,
purche'  i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella
di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 1982;
  Rilevato  che  tale  norma  transitoria  e'  scaduta e che numerosi
concorsi sono andati deserti per carenza di soggetti aventi i  titoli
previsti in via principale dal citato art. 81 punto 2 per partecipare
al concorso per tecnico di laboratorio medico;
  Considerato che e' in corso la rielaborazione di tutta la normativa
concorsuale del personale delle  unita'  sanitarie  locali  anche  in
relazione ai requisiti di ammissione;
  Ritenuto  necessario,  per unicita' della materia, riconsiderare in
tale contesto anche tutti i requisiti per  l'ammissione  al  concorso
per  tecnico  di  laboratorio medico lasciando inalterati i requisiti
previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificato dal
decreto ministeriale 3 dicembre 1982;
  Sentito  il Consiglio sanitario nazionale il quale nella seduta del
12 aprile 1988 ha  espresso  parere  favorevole  alla  proroga  della
disposizione  transitoria di cui all'art. 81 del decreto ministeriale
30 gennaio 1982;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative su base nazionale;
                               Decreta:
  Fino all'entrata in vigore del decreto di revisione della normativa
concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, integrato
e  modificato  dal  decreto  ministeriale  3  dicembre 1982, i titoli
indicati nell'art. 132, punto 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130, per il concorso per tecnico di
laboratorio  medico  sono  equiparati  a  quelli  previsti   in   via
principale dall'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come
modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre  1982  per  lo  stesso
concorso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 30 luglio 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n.  761/1979  reca:  "Stato giuridico del
          personale delle unita' sanitarie locali".
             -  Il  D.P.R.  n.  130/1969  reca:  "Stato giuridico dei
          dipendenti degli enti ospedalieri". Si trascrive il punto 3
          del relativo art.  132:
             "3) tecnico di laboratorio medico:
              diploma  di scuola speciale universitaria alla quale si
          accede con diploma di scuola media di secondo grado;
              titolo  acquisito  a  seguito  di  concorso ospedaliero
          svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre
          1938, n. 1631;
              titolo  di  perito  chimico  ad  orientamento analitico
          integrato  da   certificato   di   corso   ospedaliero   di
          perfezionamento in tecnico di laboratorio medico;
              titolo  di  istituto  tecnico femminile ad orientamento
          specifico".
          Nota al dispositivo:
             Per  il  testo  del  punto 3 dell'art. 132 del D.P.R. n.
          130/1969 si veda nelle note alle premesse.