IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, concernente la normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 20 dicembre 1979, n. 761; Visto il proprio decreto ministeriale 3 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 febbraio 1983, riguardante integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 30 gennaio 1982; Rilevato che l'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, al punto 2 tra i requisiti specifici di ammissione per il concorso per titoli ed esami di tecnico di laboratorio medico prevede che al diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio e all'attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata biennale, svolto in presidi del servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono equiparati i titoli indicati nell'art. 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purche' i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 1982; Rilevato che tale norma transitoria e' scaduta e che numerosi concorsi sono andati deserti per carenza di soggetti aventi i titoli previsti in via principale dal citato art. 81 punto 2 per partecipare al concorso per tecnico di laboratorio medico; Considerato che e' in corso la rielaborazione di tutta la normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali anche in relazione ai requisiti di ammissione; Ritenuto necessario, per unicita' della materia, riconsiderare in tale contesto anche tutti i requisiti per l'ammissione al concorso per tecnico di laboratorio medico lasciando inalterati i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982; Sentito il Consiglio sanitario nazionale il quale nella seduta del 12 aprile 1988 ha espresso parere favorevole alla proroga della disposizione transitoria di cui all'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Decreta: Fino all'entrata in vigore del decreto di revisione della normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, integrato e modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, i titoli indicati nell'art. 132, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il concorso per tecnico di laboratorio medico sono equiparati a quelli previsti in via principale dall'art. 81 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982 per lo stesso concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 30 luglio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 761/1979 reca: "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". - Il D.P.R. n. 130/1969 reca: "Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri". Si trascrive il punto 3 del relativo art. 132: "3) tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado; titolo acquisito a seguito di concorso ospedaliero svolto ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico". Nota al dispositivo: Per il testo del punto 3 dell'art. 132 del D.P.R. n. 130/1969 si veda nelle note alle premesse.