IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli  6  e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Preso  atto  della  risoluzione  adottata  dalla  XIII  commissione
permanente  (agricoltura)  della  Camera  dei  deputati il 14 ottobre
1987;
  Ritenuta l'opportunita' di correlare il quaderno di campagna con il
piano   nazionale   pluriennale  di  lotta  fitopatologica  integrata
approvato  l'11  settembre  1987  dalla competente commissione di cui
all'art.  2,  comma  4,  della  legge pluriennale per l'attuazione di
interventi   programmati   in  agricoltura  n.  752/1986,  giusta  la
convenienza  rappresentata  dal  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
152  del  30 giugno 1988, relativo all'attuazione della direttiva CEE
n.  80/778  concernente  la qualita' delle acque destinate al consumo
umano;
  Considerato  che  il  sistema di rilevazione dei dati relativi alla
vendita,  all'acquisto  ed  all'utilizzazione dei presidi sanitari di
cui all'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
236/1988   assorbe  il  sistema  di  rilevazione  dei  dati  relativi
all'acquisto  ed alla utilizzazione dei presidi sanitari previsto con
il quaderno di campagna;
  Viste  le ordinanze ministeriali n. 135, n. 217, n. 462 e n. 65 del
3  aprile,  30 maggio, 30 ottobre 1987 e 27 febbraio 1988 concernenti
l'istituzione  del  quaderno di campagna (rispettivamente in Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 80, n. 127, n. 262 e n. 59 del 6
aprile, 3 giugno, 9 novembre 1987 e 11 marzo 1988);
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Il sistema di rilevazione dei dati relativi all'acquisto ed alla
utilizzazione  dei  presidi  sanitari  previsto  con  il  quaderno di
campagna deve ritenersi inglobato nel sistema di rilevazione dei dati
relativi  alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi
sanitari  di  cui  all'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.  Il termine previsto dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 27
febbraio  1988,  n.  65,  e'  di conseguenza sostituito dalla data di
decorrenza  dell'emanando  decreto  di  cui all'art. 15, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.