IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visti  i regolamenti CEE n. 23/62 del Consiglio del 20 aprile 1962,
n. 58/62 della commissione del 7 luglio 1962, n. 183/64 del Consiglio
del 25 novembre 1964, n. 10/65 del Consiglio del 5 febbraio 1965 e n.
41/66 del  Consiglio  del  19  aprile  1966  relativi  alla  graduale
attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli, che recano, tra  l'altro,  disposizioni  fondamentali
comuni in materia di qualita' degli ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio
1972, relativo all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore
degli ortofrutticoli;
  Visti  i  regolamenti  CEE  della  commissione  n.  2638/69  del 24
dicembre 1969, n. 2150/80 del  18  luglio  1980,  n.  3471/81  del  4
dicembre  1981,  n.  1874/82  del  13  luglio 1982 e n. 860/83 del 12
aprile 1983, portanti modalita' di applicazione e  di  esecuzione  in
materia di controllo della qualita' degli ortofrutticoli;
  Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della commissione del 31 maggio
1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati dell'esecuzione
del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli;
  Considerata  la  necessita'  di  dover  emanare le norme interne di
attuazione della regolamentazione comunitaria  sopra  richiamata,  al
fine  di  individuare  gli  organismi  incaricati delle operazioni di
normalizzazione e le procedure relative;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di  classificazione,  imballaggio  e  presentazione
nonche' di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio  per
i  prodotti ortofrutticoli e agrumari, al fine della loro conformita'
con le norme di qualita', di cui ai  regolamenti  CEE  n.  23/62,  n.
58/62,  n. 183/64, n. 10/65 e n. 41/66 nonche' del regolamento CEE n.
1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successivi regolamenti CEE
di  completamento e di modifica, debbono essere svolte dalle stazioni
di condizionamento abilitate ad operare.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata su domanda degli interessati che a
qualunque  titolo  gestiscono  la  stazione  di  condizionamento,  da
presentarsi ai competenti organi periferici della regione.
  L'autorizzazione   e'   subordinata   al   possesso  da  parte  dei
richiedenti  di  una  sufficiente  attrezzatura,  in  relazione  alle
operazioni da svolgere.
  Si  richiede,  altresi',  che l'impresa che gestisce la stazione di
condizionamento disponga di una organizzazione
adeguata    e    tecnicamente    qualificata   alle   operazioni   di
normalizzazione ed osservi la regolare tenuta di  apposite  scritture
delle operazioni eseguite.
  L'accertamento  dei  requisiti e' effettuato dagli organi regionali
che hanno ricevuto l'istanza di autorizzazione.
  L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste - che in appresso sara' indicato con il termine "Ministero" -
con   proprio  decreto,  sentito  il  parere  del  competente  organo
periferico della regione.
  L'autorizzazione  e'  revocata quando sia stato constatato il venir
meno di uno dei requisiti stabiliti dal  precedente  terzo  comma  e,
comunque,  quando venga meno l'effettiva funzionalita' della stazione
di condizionamento.
  Il  Ministero  tiene  un apposito elenco nel quale sono iscritte le
stazioni di condizionamento ortofrutticole autorizzate.
  La   potenzialita'   lavorativa   giornaliera   delle  stazioni  di
condizionamento deve risultare dal provvedimento di autorizzazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il regolamento CEE n. 23/62 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 30 del 20 aprile 1962.
             -  Il regolamento CEE n. 58/62 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 56 del 7 luglio 1962.
             - Il regolamento CEE n. 183/64 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 192 del 25 novembre 1964.
             -  Il regolamento CEE n. 10/65 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 19 del 5 febbraio 1965.
             -  Il regolamento CEE n. 41/66 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. 69 del 19 aprile 1966.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2638/69 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 327 del 30 dicembre
          1969.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1035/72 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 118 del  20  maggio
          1972.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2150/80 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 210 del  13  agosto
          1980.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3471/81 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 349 del 5  dicembre
          1981.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1874/82 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 206 del  14  luglio
          1982.
             - Il regolamento CEE n. 860/83 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 95 del 14 aprile 1983.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1450/85 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 144 del  1›  giugno
          1985.