IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visti i regolamenti CEE n. 23/62 del Consiglio del 20 aprile 1962, n. 58/62 della commissione del 7 luglio 1962, n. 183/64 del Consiglio del 25 novembre 1964, n. 10/65 del Consiglio del 5 febbraio 1965 e n. 41/66 del Consiglio del 19 aprile 1966 relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che recano, tra l'altro, disposizioni fondamentali comuni in materia di qualita' degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visti i regolamenti CEE della commissione n. 2638/69 del 24 dicembre 1969, n. 2150/80 del 18 luglio 1980, n. 3471/81 del 4 dicembre 1981, n. 1874/82 del 13 luglio 1982 e n. 860/83 del 12 aprile 1983, portanti modalita' di applicazione e di esecuzione in materia di controllo della qualita' degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli; Considerata la necessita' di dover emanare le norme interne di attuazione della regolamentazione comunitaria sopra richiamata, al fine di individuare gli organismi incaricati delle operazioni di normalizzazione e le procedure relative; Decreta: Art. 1. Le operazioni di classificazione, imballaggio e presentazione nonche' di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli e agrumari, al fine della loro conformita' con le norme di qualita', di cui ai regolamenti CEE n. 23/62, n. 58/62, n. 183/64, n. 10/65 e n. 41/66 nonche' del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica, debbono essere svolte dalle stazioni di condizionamento abilitate ad operare. L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli interessati che a qualunque titolo gestiscono la stazione di condizionamento, da presentarsi ai competenti organi periferici della regione. L'autorizzazione e' subordinata al possesso da parte dei richiedenti di una sufficiente attrezzatura, in relazione alle operazioni da svolgere. Si richiede, altresi', che l'impresa che gestisce la stazione di condizionamento disponga di una organizzazione adeguata e tecnicamente qualificata alle operazioni di normalizzazione ed osservi la regolare tenuta di apposite scritture delle operazioni eseguite. L'accertamento dei requisiti e' effettuato dagli organi regionali che hanno ricevuto l'istanza di autorizzazione. L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - che in appresso sara' indicato con il termine "Ministero" - con proprio decreto, sentito il parere del competente organo periferico della regione. L'autorizzazione e' revocata quando sia stato constatato il venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal precedente terzo comma e, comunque, quando venga meno l'effettiva funzionalita' della stazione di condizionamento. Il Ministero tiene un apposito elenco nel quale sono iscritte le stazioni di condizionamento ortofrutticole autorizzate. La potenzialita' lavorativa giornaliera delle stazioni di condizionamento deve risultare dal provvedimento di autorizzazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 23/62 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 30 del 20 aprile 1962. - Il regolamento CEE n. 58/62 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 56 del 7 luglio 1962. - Il regolamento CEE n. 183/64 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 192 del 25 novembre 1964. - Il regolamento CEE n. 10/65 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 19 del 5 febbraio 1965. - Il regolamento CEE n. 41/66 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 69 del 19 aprile 1966. - Il regolamento CEE n. 2638/69 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 327 del 30 dicembre 1969. - Il regolamento CEE n. 1035/72 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972. - Il regolamento CEE n. 2150/80 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 210 del 13 agosto 1980. - Il regolamento CEE n. 3471/81 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 349 del 5 dicembre 1981. - Il regolamento CEE n. 1874/82 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 206 del 14 luglio 1982. - Il regolamento CEE n. 860/83 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 95 del 14 aprile 1983. - Il regolamento CEE n. 1450/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 144 del 1 giugno 1985.