IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato  dal  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che  prevede  la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento   dei   controlli   sul   bestiame  da  ammettere  tra  i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11  gennaio  1988,  n.  97,  recante norme per l'importazione ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale  seminale  ed  ovuli  fecondati  provenienti  parimenti dal
bestiame da riproduzione di razza pura;
  Visti  in  particolare  gli  allegati  numeri  1, 2, 2- bis e 3, al
citato  decreto  ministeriale n. 97/88, relativi, rispettivamente, a:
elenco  delle  specie  e  delle  razze,  requisiti  del  bestiame  da
riproduzione, norme transitorie, libri genealogici nazionali;
  Considerata  la  necessita'  di  inserire  nell'elenco  delle razze
bovine  per  le  quali  e' prevista l'importazione ed esportazione di
soggetti  da riproduzione, le razze Charolaise e Limousine, in quanto
gia'  da  qualche  tempo  allevate anche in Italia, nonche', la razza
Pinzgau, in quanto largamente diffusa in provincia di Bolzano;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire,  per i bovini di razza
Frisona, la possibilita' di formare oggetto di reciproci scambi anche
con l'Austria;
  Vista  la  necessita'  di  variare alcuni requisiti stabiliti per i
riproduttori  maschi e femmine da importare, con espresso riferimento
alla razza bovina Frisona, in considerazione delle modifiche di fatto
intervenute   nell'organizzazione  tecnico-dispositiva  del  relativo
Libro genealogico;
  Considerata  inoltre  la  necessita' di prevedere norme transitorie
per l'importazione anche di bovini di razza Grigio Alpina e Pinzgau,
  al  fine  di  salvaguardare  i  tradizionali  scambi  con  i  Paesi
  limitrofi;
Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i
suddetti allegati al piu' volte citato decreto ministeriale n. 97/88;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988,
recante  -  "Elenco  delle  specie  e  delle  razze  di  bestiame  da
riproduzione  ammesse  all'importa  zione,  loro  Paesi  di origine e
corrispondenti  organizzazioni  ufficiali  che  tengono  i  libri o i
registri  genealogici"  -  tra le razze bovine sono inserite, tenendo
conto  del generale criterio di enumerazione in ordine alfabetico, le
seguenti   razze:   Charolais,   Limousin,   Pinzgau,  come  appresso
individuate:

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


Nello  stesso  allegato, per quanto riguarda la razza bovina Frisona,
ai  gia'  indicati  Paesi di origine degli animali che possono essere

importati   in   Italia,   e'  aggiunta  l'Austria  con  le  relative
organizzazioni ufficiali secondo lo schema appresso indicato:




        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n. 616/1977 da' attuazione alla delega di
          cui all'art.   1  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382,
          concernente     norme    sull'ordinamento    regionale    e
          sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
             -  Il  D.M.  9  gennaio 1988, n. 96 (in suppl. ord. alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  29  marzo  1988),   reca:
          "Importazione  di  animali  riproduttori  di  razza pura in
          esenzione da dazio".
             -  Il  D.M.  11 gennaio 1988, n. 97, e' stato pubblicato
          nel suppl.  ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
          1988.