IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1985 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1981 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per sei mesi dalla predetta concessione; Visto i descreti del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, 9 aprile 1988, n. 114, e 10 giugno 1988, n. 199, recanti ulteriori proroghe della concessione medesima; Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di sei anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi; Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988; Sulla proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.