IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio
dell'attivita' di vendita di merci e sull'esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande.
VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che istituisce una
sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l'attivita'
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere
di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di
interesse storico od archeologico;
VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell'art. 42,
primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275, modificativa dell'art. 21
della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324, modificativa dell'art. 39
della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt. 21
e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante norme sulla
somministrazione di alimenti e bevande;
VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli artt. 1,
21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce
una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle
imprese esercenti l'attivita' ricettiva, modificato dall'art. 3-ter
della legge 27 marzo 1987, n. 121;
VISTO l'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15;
VISTO l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, converito
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converito dalla legge 27 marzo
1987, n. 121;
CONSIDERATA la necessita' di modificare ed integrare le norme di
esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emazione
delle norme di esecuzione;
SENTITE le organizzazioni nazionali del commercio, della
cooperazione e del turismo;
DECRETA:
ART. 1
(Definizioni)
Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge
11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il
commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico
di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge e l'attivita'
ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per
"autorizzazione" sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla
legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto" la persona iscritta
nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di commercio"
la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per
"somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali
prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che puo'
comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha
inizio; per "tabelle merceologiche" o "tabelle" si intendono le
tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto; per
"specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche suindicate
o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di
alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo
art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1,
n. 1, della legge, le comunita', le convivenze, le cooperative di
consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonche' gli enti
giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di
prodotti oggetto della loro attivita'; per "gestore" di imprese
esercenti l'attivita' ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17
maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l'azienda e'
stata trasferita perche' ne assuma in proprio la gestione per la
durata stabilita.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n.
426, e' il seguente:
"Art 1 (Istituzione del registro). - Presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e' istituito il registro degli esercenti il commercio
all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in
uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di
alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o
dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri
utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la
forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio
e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di
distribuzione direttamente al consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di
alimenti o bevanda, chiunque professionalmente somministra,
in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione,
alimenti o bevande al pubblico. Le merci possono essere
rivendute sia nello stesso stato in cui sono state
acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali
trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono
abitualmente praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto
di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al
minuto.
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti
prodotti:
macchine, attrzzature e articoli tecnici per
l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso dell''autorizzazione per la
vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di
vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti
alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra
elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice
attivita' alla condizione che attuino una netta separazione
dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e
ingrosso. In tal caso i locali destinati alla vendita al
dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata
qualora trattasi di cortili interni androni, parti
condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere
finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio
all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di
porte di comunicazione interna non accessibili al
pubblico".
- Il testo dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n.
217, modificato dall'art. 3- ter D.L. 26 gennaio 1987, n.
9, aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 1987, n.
121, e' il seguente:
"Art. 5. - Sono imprese turistiche quelle che svolgono
attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi
servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad
iscriversi in una sezione speciale del registro istituito
ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere
presentata domanda alla camera di dcommercio, industria,
artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia
ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del
minore emancipato autorizzato a norma di legge
all'esercizio di attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al
periodo di frequenza del richiedente.
c) non essere nelle condizione previste dall'art. 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano le attivita' di cui al primo
comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro
domanda".