IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 1987, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale, ancorche' previste per agevolare le relative operazioni di controllo, pongono limitazioni alla commercializzazione del prodotto che, in piu' occasioni, hanno arrecato difficolta' agli operatori economici del settore; Ritenuta pertanto la necessita' di modificare le precedenti disposizioni attuative al fine di eliminare le cennate difficolta', in perfetta coerenza con la normativa del regolamento CEE n. 3143/85; Decreta: Articolo unico L'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti che provvedono sul territorio nazionale alle operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal 'regolamento' burro concentrato, denaturato e confezionato in un altro Stato membro della Comunita', nonche' le imprese che confezionano burro concentrato denaturato, possono vendere il prodotto direttamente ai commercianti al dettaglio o cederlo a commercianti all'ingrosso che nella successiva vendita ad altra azienda similare debbono impegnare quest'ultima ad effettuare l'ulteriore vendita esclusivamente ai commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati ai consumatori indicati all'art. 1 del presente decreto e/o alle imprese indicate all'art. 7, par. 3, del 'regolamento'. Gli operatori che acquistano burro dall'A.I.M.A. e coloro che importano burro da concentrare e denaturare devono destinare il prodotto esclusivamente ad imprese che s'impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione e denaturazione del prodotto. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione. Su tutta la documentazione commerciale relativa al burro concentrato e denaturato, dovra' essere specificata la partita di burro concentrato denaturato, la quantita' di burro oggetto della cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la data di conclusione del contratto di acquisto con l'organismo di intervento. Tutti i contratti relativi alle vendite di burro concentrato denaturato devono riportare le indicazioni previste all'art. 7, del 'regolamento' e l'attivita' svolta dall'acquirente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 4 agosto 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI