IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  proprio  decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, modificato  da
ultimo  dal  decreto  ministeriale  8  agosto  1986  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto  1986,  contenente  norme  di
applicazione  del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26
luglio 1979;
  Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio
1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte
scremato  in  polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il
bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88  del  1›
giugno 1988;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare la normativa nazionale in
relazione all'intervenuta normativa comunitaria:
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984
e' sostituito dal seguente testo:
  "Le  indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamento'
possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che  sul
sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile
le seguenti diciture:
   con  caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti
contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere';
   con  caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a
cm 0,5 'il  tenore  di  latte  scremato  in  polvere  e  la  data  di
fabbricazione figurano sul cartellino'".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 20
          agosto 1984 e' il seguente:
             "Art.  4. - Conformemente a quanto disposto dall'art. 1,
          par. 2, del 'regolamento', possono  beneficiare  dell'aiuto
          soltanto  il latte scremato ed il latte scremato in polvere
          come definiti all'art. 1, lettere c) e d), del  regolamento
          CEE  n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del 'regolamento'
          e cioe':
              latte  scremato:  latte e latticello con tenore massimo
          di grassi dell'1%;
              latte  scremato  in  polvere:  latte e latticello sotto
          forma di polvere, con  tenore  massimo  di  materie  grasse
          dell'11%   e   tenore  d'acqua  del  5%  (determinato  alle
          condizioni  previste   all'art.   10,   paragrafo   1   del
          'regolamento').
             Per  quei  quantitativi di latte scremato in polvere nei
          quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso
          in  misura  ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare
          dello 0,2% di acqua.
             Il  latte scremato e il latte scremato in polvere, cosi'
          come definiti al primo comma, devono essere  impiegati  per
          la  produzione  di  alimenti  per animali che corrispondono
          alle  caratteristiche  fissate  all'art.  4,  par.  1,  del
          'regolamento',    ed   essere   confezionati   secondo   le
          disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso  articolo.
            Le  indicazioni  previste  all'art.  4,  paragrafo  2 del
          'regolamento'  possono   essere   riportate   su   apposito
          cartellino  a condizione che sul sacco contenente i mangimi
          composti siano stampate  in  modo  indelebile  le  seguenti
          diciture:
              con   caratteri  di  altezza  non  inferiore  a  cm  1:
          'Alimenti  composti  contenenti  almeno  il  45%  di  latte
          scremato in polvere';
              con  caratteri  di altezza non inferiore a cm 0,3 e non
          superiore a cm 0,5: 'il tenore di latte scremato in polvere
          e la data di fabbricazione figurano sul cartellino'.
             Ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, secondo comma, del
          'regolamento' e' consentito produrre alimenti composti  per
          animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato
          in polvere per 100 kg.
             In    tal    caso   l'organo   di   controllo   comunica
          trimestralmente  al  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
          foreste  -  Direzione  generale  della tutela economica dei
          prodotti agricoli - Divisione III,  relativamente  ad  ogni
          singolo  stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti
          piu' di 70 kg di latte  scremato  in  polvere  per  100  kg
          prodotti nell'ambito del territorio di competenza.
             L'aggiunta  di 2 kg di amido puo' essere raggiunta anche
          attraverso  l'utilizzazione  di  farine   di   cereali   in
          quantita' tale da assicurare sempre la presenza nel mangime
          finito di 2 kg di amido.
             La  farina  di cereali utilizzata deve essere costituita
          per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.
             Il  latte  scremato  ed  il  latte  scremato  in polvere
          incorporato in  una  miscela,  come  definito  all'art.  1,
          paragrafo  3  del  'regolamento' modificato dal regolamento
          CEE n. 355/80 (latte grassato), puo'  usufruire  dell'aiuto
          comunitario  soltanto  se sono rispettate le norme previste
          dall'art. 4, paragrafo 4 del 'regolamento' stesso.
             E'  concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che e'
          stato denaturato, dalle imprese autorizzate  ai  sensi  del
          precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art.
          2, paragrafo 1 del 'regolamento'".