IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base  ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con
o  senza  carrozzeria  ed  i  loro rimorchi, esclusi i veicoli che si
spostano  su  rotaia,  debbono  essere  sottoposti  dal Ministero dei
trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del  suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione
CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  da  emanare  dal  Ministero dei
trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione  delle direttive del
Consiglio  o  della  Commissione  delle Comunita' europee concernenti
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  la  omologazione  CEE  dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto  il  decreto  ministeriale 5 maggio 1979, emanato in attuazione
della  direttiva  del  Consiglio n. 78/1015/CEE in materia di livello
sonoro  ammissibile  e  dei  dispositivi di scappamento dei motocicli
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206
del 28 luglio 1979);
Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 87/56/CEE del 18 dicembre 1986
che  aggiorna  le  prescrizioni tecniche in materia di livello sonoro
ammissibile e di dispositivo di scappamento dei motocicli;
Ritenuto  di  dovere  conseguentemente elaborare in un unico testo le
prescrizioni  tecniche  contenute nelle direttive n. 78/1015/CEE e n.
87/56/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1. Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza
di un tipo di motociclo alle prescrizioni tecniche CEE concernenti il
livello  sonoro  ammissibile  ed  il  dispositivo  di scappamento, si
intende  per  motociclo  ogni  veicolo  a  due  ruote,  con  o  senza
carrozzetta,  munito  di  motore,  destinato a circolare su strada ed
avente una velocita' massima superiore per costruzione a 50 Km/h.