IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, emanato in attuazione della direttiva del Consiglio n. 78/1015/CEE in materia di livello sonoro ammissibile e dei dispositivi di scappamento dei motocicli (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979); Vista la direttiva del Consiglio n. 87/56/CEE del 18 dicembre 1986 che aggiorna le prescrizioni tecniche in materia di livello sonoro ammissibile e di dispositivo di scappamento dei motocicli; Ritenuto di dovere conseguentemente elaborare in un unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 78/1015/CEE e n. 87/56/CEE; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza di un tipo di motociclo alle prescrizioni tecniche CEE concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, si intende per motociclo ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, munito di motore, destinato a circolare su strada ed avente una velocita' massima superiore per costruzione a 50 Km/h.