IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base  ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con
o  senza  carrozzeria  ed  i  loro rimorchi, esclusi i veicoli che si
spostano  su  rotaia,  debbono  essere  sottoposti  dal Ministero dei
trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o
del  suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione
CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  da  emanare  dal  Ministro  dei
trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione  delle direttive del
Consiglio  o  della  Commissione  delle Comunita' europee concernenti
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  l'art.  11  della  legge  sopracitata  in  base  al  quale  le
disposizioni della legge stessa si applicano anche a singole parti ed
ai dispositivi dei veicoli;
Viste le direttive n. 78/315/CEE del 21 dicembre 1977 e n. 87/358/CEE
del  25  giugno  1987  che integrano la direttiva n. 70/156/CEE del 6
febbraio  1970  concernente la omologazione CEE dei tipi di veicoli a
motore, dei loro rimorchi nonche' dei dispositivi di equipaggiamento;
Visto  il  decreto  ministeriale  29  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  la  omologazione  CEE  dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi   nonche'   dei  loro  dispositivi  di  equipaggiamento,  in
attuazione della direttiva n. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970;
Visto  il  decreto  ministeriale  30  giugno  1978,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  4  settembre  1978, che integra le
disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 1974;
Ritenuto  di  dovere  conseguentemente  modificare  ed  integrare  le
disposizioni del citato decreto ministeriale del 29 marzo 1974;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  Ai  dispositivi  e  alle parti dei veicoli suscettibili di essere
considerati  entita'  tecniche  indipendenti  o  componenti  puo',  a
richiesta  degli  interessati,  essere rilasciata la omologazione CEE
del  tipo  di  entita'  tecnica  indipendente  o  componente  secondo
procedura  da  stabilirsi,  volta  per  volta,  con  apposito decreto
emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.
2.  E'  "entita'  tecnica indipendente" un dispositivo che soddisfi i
requisiti  di  una  direttiva  particolare  e che sia destinato a far
parte  di  un  veicolo  che  puo'  venir  omologato separatamente, ma
soltanto  in  relazione  ad  uno  o piu' tipi determinati di veicoli,
secondo  procedure  da  stabilirsi,  volta  per  volta,  con apposito
decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.
3.  E'  "componente"  un  dispositivo che soddisfi i requisiti di una
direttiva  particolare  e che sia destinato a far parte di un veicolo
che  puo'  venir  omologato  indipendentemente da un veicolo, secondo
procedura  da  stabilirsi,  volta  per  volta,  con  apposito decreto
emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.