IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 11 della legge sopracitata in base al quale le disposizioni della legge stessa si applicano anche a singole parti ed ai dispositivi dei veicoli; Viste le direttive n. 78/315/CEE del 21 dicembre 1977 e n. 87/358/CEE del 25 giugno 1987 che integrano la direttiva n. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente la omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore, dei loro rimorchi nonche' dei dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva n. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978, che integra le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 1974; Ritenuto di dovere conseguentemente modificare ed integrare le disposizioni del citato decreto ministeriale del 29 marzo 1974; Decreta: Art. 1. 1. Ai dispositivi e alle parti dei veicoli suscettibili di essere considerati entita' tecniche indipendenti o componenti puo', a richiesta degli interessati, essere rilasciata la omologazione CEE del tipo di entita' tecnica indipendente o componente secondo procedura da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE. 2. E' "entita' tecnica indipendente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che puo' venir omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli, secondo procedure da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE. 3. E' "componente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che puo' venir omologato indipendentemente da un veicolo, secondo procedura da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.