IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto  l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito
con  legge  30  marzo  1987, n. 132, con il quale gli viene conferito
l'incarico di adottare con proprio decreto disposizioni in materia di
dispositivi  di  sicurezza  per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al
trasporto  di  cose  e  in  materia  di  pannelli  retroriflettenti e
fluorescenti;
Considerato  che in base al disposto dello stesso articolo, i decreti
dovranno  essere  conformi  alle direttive CEE ed ispirati alle norme
emanate  dalla Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione
                       dei pannelli posteriori
1.  Gli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di  cose  la  cui massa
complessiva  a  pieno  carico  supera  3,5  t devono essere segnalati
posteriormente  con  pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo
approvato  conformi  alle configurazioni a), b), c) e d) della figura
1.
2.  I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t devono essere segnalati
posteriormente  con  pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo
approvato  conformi  alle configurazioni a), b), c) e d) della figura
2.