IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132, con il quale gli viene conferito l'incarico di adottare con proprio decreto disposizioni in materia di dispositivi di sicurezza per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose e in materia di pannelli retroriflettenti e fluorescenti; Considerato che in base al disposto dello stesso articolo, i decreti dovranno essere conformi alle direttive CEE ed ispirati alle norme emanate dalla Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; Decreta: Art. 1. Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1. 2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2.